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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2263/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il rigetto dell'istanza di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare, dott. Giuseppe Cario. Motivo principale: incompatibilità per aver svolto funzioni di GIP in un procedimento parallelo (n. 10241/12) che, secondo i ricorrenti, sarebbe 'medesimo' a quello in cui il dott. Cario era chiamato a svolgere funzioni di GUP (n. 5555/17) a causa di una presunta 'connessione forte' e vincolo di continuazione; deducevano inoltre che atti del Gip nel procedimento parallelo (ordinanza cautelare, riferimenti documentali, sequestri, richieste di intercettazione) avrebbero espresso un giudizio di colpevolezza in ordine ai fatti, integrando causa di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b). In subordine è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2-bis c.p.p., nella parte in cui non prevederebbe l'incompatibilità quando il GIP abbia operato in procedimento connesso/collegato ai sensi dell'art. 12 c.p.p. I ricorrenti hanno allegato documentazione parziale (stralcio ordinanza cautelare, verbali, richieste P.M.)

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e confermato l'ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva rigettato la ricusazione. Ha ritenuto che: le cause di incompatibilità e ricusazione sono di stretta e tassativa interpretazione; la nozione di 'medesimo procedimento' prevista dall'art. 34, comma 2-bis c.p.p. va intesa letteralmente e non può essere estesa ai procedimenti 'fortemente connessi' in base alla sentenza Cavallo; non basta la mera conoscenza o riflusso di materiale probatorio da un procedimento all'altro, occorrono atti compiuti nel medesimo procedimento che esprimano valutazioni di merito e pregiudichino la successiva decisione; le affermazioni contenute nell'ordinanza cautelare allegata risultavano riferite ai fatti e non costituivano espressione indebita di convincimento sulla responsabilità penale di Veneruso; inoltre il ricorso mancava di autosufficienza documentale. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2-bis, c.p.p.

    La nozione di 'medesimo procedimento' deve essere interpretata in senso letterale; l'incompatibilità del giudice si applica solo se ha svolto atti nel medesimo procedimento e non può essere estesa ai procedimenti collegati o 'fortemente' connessi

  • art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La ricusazione per 'indebita manifestazione di convinzione' richiede che il giudice abbia espresso opinioni sulla colpevolezza non necessarie o non giustificate dall'atto; in assenza di tale indebita manifestazione non sussiste la ricusazione

  • art. 12, c.p.p.

    La mera connessione tra procedimenti (anche collegamento o connessione probatoria) non equivale alla 'medesimezza' del procedimento ai fini delle cause di incompatibilità/ricusazione

  • art. 36, comma 1, lett. g), c.p.p.

    Norma richiamata nella censura; la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della ricusazione l'essere giudice in altro procedimento se non sono stati compiuti atti pregiudicanti nel medesimo procedimento

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Citata tra i riferimenti processuali allegati dai ricorrenti; non ha trovato applicazione per giustificare la ricusazione nella presente fattispecie

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la necessità di enunciare i motivi nei limiti necessari per la motivazione dei ricorsi per cassazione; rispettata formalmente dai ricorrenti

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso deve indicare e allegare gli atti che si ritengono travisati

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata con condanna al versamento di euro 3.000

  • art. 14 delle Preleggi

    Richiama il principio che le norme che prevedono cause di incompatibilità sono di interpretazione tassativa e non ammettono estensioni analogiche

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata; la Corte ha ritenuto che i principi invocati non fossero violati dalla disciplina vigente interpretata letteralmente

  • art. 24 Cost.

    Valore costituzionale del diritto di difesa evocato nella questione; la Corte ha ritenuto la disciplina compatibile se applicata con interpretazione tassativa delle cause di incompatibilità

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in riferimento ai principi di giusto processo; la Corte ha ritenuto che la tutela della terzietà e imparzialità del giudice sia assicurata dalle norme di incompatibilità intese restrittivamente

Massime di principio

  • Le cause di incompatibilità e le ipotesi di ricusazione sono di stretta e tassativa interpretazione: non sono ammesse interpretazioni estensive o analogiche.
  • Per prospettare una ricusazione fondata su atti compiuti in altro procedimento occorre dimostrare che il giudice abbia compiuto atti 'pregiudicanti' nel medesimo procedimento o che abbia espresso valutazioni di merito sulla stessa res iudicanda, non basta la mera conoscenza o l'uso di prove comuni.
  • La sola connessione tra procedimenti (anche 'forte' o con vincolo di continuazione) ai sensi dell'art. 12 c.p.p. non trasforma automaticamente il procedimento parallelo nel 'medesimo procedimento' ai fini dell'incompatibilità/ricusazione.
  • Per far valere una presunta anticipazione di convincimento del giudice è necessario produrre documentazione completa che dimostri espressioni o provvedimenti contenenti valutazioni di responsabilità penale non giustificate dall'atto; estratti parziali o generici rischiano di essere considerati insufficienti.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: indicare esattamente gli atti che si assumono travisati e allegare i provvedimenti necessari. La mancata allegazione può rendere il ricorso inammissibile.
  • Se si intende sollevare questione di legittimità costituzionale per presunta carenza della norma, occorre dimostrare che la fattispecie concreta rientri chiaramente nella lacuna normativa; altrimenti la questione sarà dichiarata irrilevante o manifestamente infondata.
  • In sede preventiva, quando si contesta l'imparzialità del giudice sulla base di atti precedenti, conviene dettagliare le condizioni indicate dalla giurisprudenza costituzionale (valutazioni sulla stessa res, natura della valutazione come di contenuto, avvenuta in diversa fase, ecc.) e documentarle integralmente.

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