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Ordinanza

Ordinanza n. 1731/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto n. 1540 dell'8 aprile 2025, notificato in pari data, con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto l'esclusione del sig. -OMISSIS-: (i) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 362 del 29 ottobre 2024; (ii) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 238 del 14 novembre 2018; - del verbale n. 179 del 31 marzo 2025, menzionato nel decreto suindicato e ad esso presupposto, con il quale il Ministero dell'Interno ha ritenuto, a carico del sig. -OMISSIS-, la causa di esclusione di <<Varici ed ectasie estese e voluminose arto inferiore sinistro>> ai sensi dell'art. 1, c. 4, dell'Allegato A, punto 12, del decreto del Ministro dell'Interno del 4 novembre 2019, n. 166, rubricato <<Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative>>; - del decreto n. 166 del 4 novembre 2019, art. 1, c. 4, dell'Allegato A, punto 12, ove dovesse interpretarsi - secondo il Ministero dell'Interno - nel senso che il quadro clinico del sig. -OMISSIS- vada ritenuto causa di non idoneità alla mansione di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; - del decreto n. 362 del 29 ottobre 2024, art. 8, laddove prevede che <<i candidati idonei alla prova di cui al precedente articolo sono sottoposti, secondo l'ordine della graduatoria finale, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, sino alla copertura dei posti messi a concorso>>, anziché far riferimento all'art. 2, cc. 1 e 2, del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 rubricato <<Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali>>, e - di conseguenza - dell'art. 2 del precitato decreto ove fosse interpretato alla luce dell'art. 8 in parola; - in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, ivi compresi - ove occorra - l'avviso di accertamento del 19 marzo 2025, laddove - riproponendo la clausola di cui all'art. 8 del decreto n. 362 del 29 ottobre 2024 - prevede che: <<[i] candidati idonei alla prova selettiva della procedura in questione […] saranno sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166>>, e la scheda medica del 31 marzo 2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 settembre 2025 per l’annullamento: - della nota prot. n. 43545 dell’11/06/2025, con la quale il Ministero dell’Interno ha avviato la procedura di scelta sede, escludendo il ricorrente da coloro ammessi a tale scelta di cui all’elenco allegato alla nota; - della nota prot. n. 46217 del 20/06/2025, con la quale l’Amministrazione ha comunicato la scelta sede da parte dei candidati che vi hanno partecipato, assegnando così a ciascuno di costoro la sede riportata accanto al nominativo;

Giustizia amministrativa202506884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da procedure speciali di reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per ritenuta non idoneità fisica, nonché atti relativi alla scelta e assegnazione delle sedi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ne ha disposto l'esclusione da due procedure speciali di reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, unitamente al verbale medico presupposto, nel quale era stata rilevata la causa di esclusione costituita da varici ed ectasie estese e voluminose dell'arto inferiore sinistro. Ha inoltre contestato, in via derivata o interpretativa, la disciplina regolamentare relativa ai requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, nonché la clausola del bando che richiamava l'art. 1 del decreto ministeriale n. 166 del 2019 invece dell'art. 2 dello stesso decreto. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota di avvio della procedura di scelta della sede, nella parte in cui lo escludeva dall'elenco dei candidati ammessi, e la successiva nota recante l'assegnazione delle sedi agli altri candidati. Il giudizio non è stato definito nel merito, poiché il Collegio ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti indicati nelle note impugnate con motivi aggiunti, quali controinteressati.

La decisione

Il TAR non ha deciso la legittimità dell'esclusione, del verbale medico, delle disposizioni regolamentari né degli atti relativi alla scelta delle sedi. Ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio, con riferimento ai motivi aggiunti, nei confronti di tutti i soggetti indicati nelle note ministeriali impugnate. A tal fine ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, secondo le modalità previste dall'art. 52, comma 2, c.p.a. La pubblicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; nei successivi dieci giorni il ricorrente deve depositare l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza. Il Ministero è tenuto a mantenere online i contenuti sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, a inserire nella home page un collegamento alla pagina interessata e a rilasciare al ricorrente l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 7 luglio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, nell'ambito della notificazione del ricorso, il ricorso alla notificazione per pubblici proclami quando il numero dei destinatari o le difficoltà della notificazione individuale lo giustifichino.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio e di autorizzare modalità di notificazione coerenti con le esigenze del giudizio.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Disciplina le modalità della notificazione per pubblici proclami, qui realizzata mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 4, Allegato A, punto 12, d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166

    Varici ed ectasie estese e voluminose arto inferiore sinistro

    È la disposizione richiamata nel verbale medico quale causa di esclusione per non idoneità fisica; la sua applicazione non è stata ancora valutata nel merito.

  • art. 2, commi 1 e 2, d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166

    È la disciplina che il ricorrente assumeva dovesse essere richiamata per la procedura, ma la questione interpretativa non è stata decisa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alla normativa europea, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando i motivi aggiunti impugnano atti che incidono direttamente sulle posizioni di una pluralità di soggetti individuabili, il giudice deve assicurare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati sostanziali.
  • Qualora la notificazione individuale a tutti i controinteressati risulti impraticabile o eccessivamente gravosa, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, indicando contenuti, modalità e termini della pubblicazione.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami comporta per l'amministrazione l'obbligo di mantenere accessibili sul proprio sito l'ordinanza, il ricorso e l'elenco dei controinteressati sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, assicurandone la raggiungibilità dalla home page e rilasciando l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.
  • Il mancato deposito, entro il termine assegnato, dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione degli atti oggetto della notificazione per pubblici proclami è previsto a pena di decadenza dall'incombente processuale.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeReclutamento e idoneità
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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