Cassazione Penale, Sentenza n. 8191/2022 del 09/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del 11/10/2021 che aveva rigettato l'appello avverso la proroga di sei mesi della custodia cautelare disposta dal GIP di Foggia (reati: omicidio volontario della moglie e detenzione/porto di pistola clandestina). Due motivi: (1) doglianza sulla illegittimità della proroga ai sensi dell'art. 305, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che la proroga era stata richiesta solo per l'attesa esito di accertamenti tecnici e non per accertamenti particolarmente complessi o per nuove indagini; si rilevava inoltre che il PM aveva già notificato avviso di conclusione indagini (30/4/2021), per cui, secondo la difesa, la proroga sarebbe stata illegittima; (2) violazione del diritto di difesa per mancata partecipazione dell'indagato e del difensore all'udienza camerale (richiesta di partecipazione da remoto), con richiamo agli artt. 178 lett. c) e 127 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la proroga della custodia cautelare perché sussistevano accertamenti tecnici particolarmente complessi ancora in corso (esami tossicologici quantitativi, esame residui polvere da sparo, consulenza medico-legale sulla salma) e gravi esigenze cautelari adeguatamente motivate. Ha inoltre confermato che l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini non esclude automaticamente la possibilità di proroga ai sensi dell'art. 305, comma 2, richiamando precedente giurisprudenza conforme. Quanto alla partecipazione all'udienza camerale, il rigetto è fondato sulla produzione, due giorni prima, di memoria difensiva e sul principio per cui il contraddittorio richiesto per la proroga può svolgersi in forma cartolare purché concreto ed effettivo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rinvio agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 305 cod. proc. pen., comma 2
La proroga della custodia cautelare è ammessa quando gravi esigenze cautelari la rendono indispensabile in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi che siano ancora da espletare o in corso al momento della proroga; nel caso concreto il giudice ha ritenuto tale condizione sussistente.
Norma relativa all'impugnazione degli atti realizzata con l'appello in materia di misure cautelari; qui la procedura di impugnazione è stata utilizzata per impugnare l'ordinanza di proroga.
art. 415-bis cod. proc. pen., comma 4
Richiamato dalla difesa come parametro per sostenere che la proroga sarebbe ammessa solo per nuove indagini disposte su richiesta dell'indagato; la Corte ha distinto la fattispecie affermando che la causa della proroga era la complessità degli accertamenti tecnici in corso.
Regole sull'avviso per la camera di consiglio e sulle forme del procedimento camerale; la Corte ha comunque ritenuto valido il contraddittorio cartolare in presenza di memoria difensiva prodotta tempestivamente.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Citato dalla difesa in relazione a prescrizioni procedurali; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura posto che il contraddittorio è stato assicurato nella forma scritta.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti amministrativi conseguenti al rigetto del ricorso e alla condanna alle spese, cui la cancelleria è stata incaricata di provvedere.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. Sez. 1 n. 24432/2008; Cass. Sez. fer. n. 37368/2007; Cass. Sez. 1 n. 33038/2011; citata ma distinta: Cass. n. 1295/2006)
La Corte richiama precedenti che ammettono la proroga anche dopo avviso di conclusione indagini quando permangono accertamenti complessi; la sentenza n.1295/2006 non è ritenuta sovrapponibile al caso di specie perché riguardava una fattispecie nella quale gli accertamenti erano già completati.
Massime di principio
- La proroga della custodia cautelare ai sensi dell'art. 305, comma 2, è ammissibile se gli accertamenti particolarmente complessi sono ancora in corso e sussistono concrete e gravi esigenze cautelari che rendono indispensabile il protrarsi della misura.
- L'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini non esclude di per sé la possibilità di proroga della custodia cautelare: conta lo stato effettivo degli accertamenti (se completati o ancora in corso) e la motivazione del giudice.
- Il contraddittorio richiesto per la decisione sulla proroga può svolgersi anche in forma cartolare (memorie e documenti), purché sia concreto ed effettivo; la mancata partecipazione fisica o remota non determina automaticamente violazione del diritto di difesa se il contraddittorio è stato garantito.
- Per resistere con successo a censure sulla proroga è importante che il provvedimento documenti chiaramente la natura 'particolarmente complessa' degli accertamenti e le correlate esigenze cautelari.
- Chi richiede la partecipazione da remoto dovrebbe ottenere e documentare espressamente la concessione di tale modalità o comunque assicurare la tempestiva produzione di memorie per evitare contestazioni sul diritto di difesa.
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