Cassazione Penale, Sentenza n. 00165/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrevole denunciava carenza di motivazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione allo sgombero: contestava che il G.I.P. non avesse valutato in concreto la reale offensività dell'utilizzo residenziale dell'immobile e l'effettiva entità dell'aggravio urbanistico. Sosteneva che, data la destinazione periurbana dell'area, la disponibilità del bene a favore di un unico abitante e la sua condizione personale, lo sgombero non fosse indispensabile e violasse il diritto all'abitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni relative alla legittimità del decreto di sequestro (ossia l'effettiva sussistenza dell'esigenza cautelare per l'aggravio del carico urbanistico) dovevano essere sollevate in sede di riesame del sequestro e non nell'incidente di esecuzione; l'ordine di sgombero è modalità di attuazione del sequestro e sindacabile in sede esecutiva solo quanto all'inesistenza del titolo o alla indispensabilità dell'ordine stesso. La Corte ha confermato che, in tema di reati edilizi, l'uso residenziale del manufatto è incompatibile con lo scopo del sequestro finalizzato alla confisca e ha ritenuto manifestamente infondate le censure del ricorrente. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 44, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Individuazione del reato contestato (lottizzazione abusiva) come titolo indiziario a fondamento del sequestro preventivo
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Autorizzazione al sequestro preventivo per finalità cautelari/impeditive al fine di evitare il pregiudizio derivante dall'uso degli immobili (qui: impatto ambientale e aggravio urbanistico)
Norma richiamata in tema di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto la inammissibilità imputabile a colpa del ricorrente e ne ha disposto le conseguenze (spese e ammenda)
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Predisposizione della facoltà di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di ricorso inammissibile; applicata per aumentare la somma da versare alla Cassa delle Ammende
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (casi citati: Sez. 3, n. 2296/2019 Borrata; Sez. 3, n. 30482/2015 Trio; Sez. 3, n. 16689/2014; Sez. 3, n. 825/2008; Sez. 3, n. 30405/2016 Murino; Sez. 3, n. 19476/2013 Notarianni)
Principio secondo cui l'ordine di sgombero è modalità di esecuzione del decreto di sequestro: sindacabile in sede esecutiva solo per inesistenza del titolo o per la comprovata non indispensabilità dello sgombero; in tema di reati edilizi l'uso residenziale è incompatibile con l'obiettivo della misura cautelare reali
Massime di principio
- L'ordine di sgombero emesso dal pubblico ministero in esecuzione di un decreto di sequestro è una modalità di attuazione del sequestro e, in sede esecutiva, può essere sindacato solo quanto all'inesistenza del titolo o all'indispensabilità dello sgombero come modalità esecutiva
- Se la doglianza riguarda la legittimità o la necessità del sequestro (es. insussistenza dell'aggravio urbanistico che giustifica la misura), tali questioni devono essere dedotte nel procedimento di riesame/impugnazione del decreto di sequestro e non nell'incidente di esecuzione
- Il principio di proporzionalità richiede che le modalità esecutive siano le meno gravose compatibili con il raggiungimento degli effetti cautelari, ma il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice della cautela per rimettere in discussione le esigenze cautelari previamente accertate, salvo dimostrare l'effettiva non indispensabilità dello sgombero
- Per contestare con successo uno sgombero per violazione del diritto all'abitazione è necessario produrre elementi concreti e specifici (es. impossibilità oggettiva di reperire altra abitazione, comprovata assenza di impatto urbanistico significativo limitato al solo immobile) che dimostrino l'indispensabilità negativa dello sgombero
- In materia di reati edilizi e sequestro finalizzato alla confisca, l'uso privato-residenziale del bene è generalmente considerato incompatibile con lo scopo della misura cautelare; la valutazione dell'aggravio urbanistico deve considerare l'impatto complessivo dell'intervento sul territorio, non la situazione meramente 'parcellizzata' del singolo immobile
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