Cassazione Penale, Sentenza n. 48787/2023 del 07/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva riformato la pronuncia di primo grado riqualificando i fatti contestati e dichiarandoli estinti per prescrizione. Il motivo del ricorso è che la Corte di appello, pur avendo riqualificato i reati (in violazioni degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.), non ha tenuto conto nel calcolo della prescrizione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, circostanza aggravante riconosciuta dal giudice di primo grado e non disapplicata, la quale, ai fini della prescrizione, aumenta la pena massima edittale e influisce anche sull'entità della proroga del termine prescrizionale in presenza di atti interruttivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che, ai fini del computo della prescrizione, va considerata la pena massima aumentata per le circostanze aggravanti ad effetto speciale in concorso (art. 63, comma 4 cod. pen.). Partendo dalla pena massima edittale di anni 6 di reclusione, applicando l'aumento massimo previsto per le circostanze ad effetto speciale si giunge a un termine ordinario di prescrizione di anni 8; tale termine deve poi essere aumentato di due terzi per effetto degli atti interruttivi (art. 161, comma 2 cod. pen.), con conseguente termine massimo di prescrizione di anni 13 e mesi 4. Poiché per i fatti (7, 22 e 31 marzo 2012) non è decorso tale termine, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, che dovrà anche verificare l'eventuale necessità della querela a seguito delle modifiche normative intervenute (d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150).
Norme richiamate
La norma che disciplina il reato di furto costituisce la fattispecie di riferimento la cui pena massima edittale è la base per il calcolo del termine prescrizionale, sulla quale si operano gli aumenti per circostanze ad effetto speciale
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Aggravante applicabile al furto in specifiche hypotesi; qui la riqualificazione in presenza di tale aggravante ha inciso sulla qualificazione del reato e, insieme alla recidiva, sul computo della prescrizione
art. 157, comma 2 cod. pen.
Stabilisce che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, occorre fare riferimento alla pena massima edittale aumentata per le circostanze aggravanti ad effetto speciale; la Corte ha applicato tale principio per considerare la recidiva nel calcolo della prescrizione
art. 161, comma 2 cod. pen.
Prevede che, in presenza di atti interruttivi della prescrizione, il termine prescrizionale si proroga nella misura prevista; la Corte ha ritenuto applicabile l'aumento di due terzi previsto per gli atti interruttivi al termine già aumentato per le circostanze ad effetto speciale
art. 63, comma 4 cod. pen.
Disciplina il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale: per il calcolo della pena massima (e quindi della prescrizione) si deve considerare l'aumento massimo complessivo previsto dalla norma; la Corte ha applicato questa regola per cumulare l'effetto della recidiva e dell'altra aggravante
art. 99, comma 4 cod. pen.
Richiamata quale norma che può configurare una circostanza aggravante ad effetto speciale (nel contesto della recidiva); la Corte la considera tra le circostanze rilevanti ai fini dell'aumento della pena edittale su cui basare la prescrizione
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (modifica art. 624, comma 3 cod. pen.)
Ha modificato la procedibilità di alcune ipotesi di furto rendendole procedibili a querela di parte; la Corte ha rimandato alla Corte d'appello l'accertamento se per i fatti contestati sia stata proposta querela, condizione eventualmente rilevante per la prosecuzione del processo
Massime di principio
- Se in primo grado viene riconosciuta una recidiva specifica e infraquinquennale e tale circostanza non viene disapplicata in appello, ai fini del calcolo della prescrizione va considerata come circostanza aggravante ad effetto speciale che aumenta la pena massima edittale.
- In presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica l'art. 63, comma 4: per determinare la pena massima su cui basare la prescrizione si calcola l'aumento massimo complessivo previsto dalla norma (non si applicano limitazioni formali legate alla facoltatività degli aumenti).
- Il termine ordinario di prescrizione si calcola sulla pena massima edittale aumentata per le aggravanti ad effetto speciale (art. 157), e tale termine va poi adeguato per gli atti interruttivi secondo le percentuali previste dall'art. 161 (qui aumento di due terzi).
- La semplice riqualificazione del reato in appello non esonera il giudice dall'obbligo di tener conto, ai fini della prescrizione, delle circostanze aggravanti riconosciute in primo grado se non esplicitamente disapplicate.
- Dopo modifiche normative che incidono sulla procedibilità (es. d.lgs. 150/2022), il giudice d'appello deve verificare l'esistenza della querela per i reati che sono divenuti procedibili a querela di parte, perché la mancanza della querela può pregiudicare la prosecuzione del processo.
- Prassi di calcolo pratica: (1) individuare la pena massima edittale del reato; (2) applicare gli aumenti massimi previsti per circostanze ad effetto speciale (art. 63, comma 4) per ottenere il termine ordinario; (3) applicare le maggiorazioni previste per atti interruttivi (art. 161) per ottenere il termine massimo effettivo della prescrizione.
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