Cassazione Civile, Ordinanza n. 31290/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, nel rigettare il ricorso dell'Ufficio, aveva condannato la parte soccombente alle spese, ma nel dispositivo aveva erroneamente indicato come destinatario della liquidazione il Comune di Pozzuoli anziché le eredi del contribuente. Anche le eredi hanno chiesto la correzione per far risultare correttamente le vere beneficiarie della condanna alle spese. La questione riguarda quindi soltanto la rettifica del dispositivo per renderlo coerente con la motivazione, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine all'individuazione del soggetto favorevole alla liquidazione delle spese integri un errore materiale correggibile, perché non altera la portata concettuale e sostanziale della decisione ma solo la sua espressione testuale. Ha quindi accolto congiuntamente i ricorsi/istanze e disposto la correzione dell'ordinanza precedente, sostituendo l'indicazione "in favore del Comune di Pozzuoli" con "in favore di Francesca De Giorgi, Laura De Giorgi, Maria Luisa Deison, quali eredi di Vincenzo De Giorgi". Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
consente la correzione degli errori materiali e di calcolo che non incidono sulla sostanza della decisione.
si applica alla correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo sull'individuazione del soggetto destinatario della condanna alle spese, quando il contenuto decisorio sia comunque riconoscibile, configura un errore materiale e non un vizio sostanziale della decisione.
- Gli errori materiali sono correggibili quando la rettifica serve soltanto a far coincidere il testo del dispositivo con la reale volontà decisoria già desumibile dal provvedimento complessivamente considerato.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale in Cassazione, la modifica può riguardare la sola espressione testuale del provvedimento senza riaprire il merito della controversia.
- Quando il provvedimento di correzione è richiesto per allineare dispositivo e motivazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese del relativo procedimento.
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