Cassazione Penale, Sentenza n. 33969/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La ricorrente era stata condannata per due reati di rapina con sentenza del Tribunale di Pescara del 27 gennaio 2014 e sentenza della Corte d’appello dell’Aquila del 18 novembre 2019. Aveva chiesto al Tribunale di Teramo, quale giudice dell’esecuzione, di riconoscere per i fatti la circostanza attenuante della lieve entità, introdotta per la rapina dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, e di rideterminare la pena compresa nel cumulo in esecuzione. Il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo che il passaggio in giudicato delle condanne impedisse l’applicazione della pronuncia costituzionale ai sensi dell’art. 2, quarto comma, c.p. Con il ricorso per cassazione la condannata ha denunciato la violazione dell’art. 2 c.p., sostenendo che la definitività della condanna non preclude la rideterminazione in executivis quando la pena non sia stata interamente eseguita e non ricorra un rapporto esaurito. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale di Teramo per un nuovo giudizio. Ha chiarito che la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione della pena può essere fatta valere dal giudice dell’esecuzione anche dopo il passaggio in giudicato, se la pena non è stata interamente eseguita e non si è formato un rapporto esaurito. Il giudice dell’esecuzione non poteva quindi arrestarsi alla definitività delle condanne, ma dovrà valutare, muovendo dagli accertamenti compiuti in cognizione e motivando adeguatamente, se ciascuna rapina presenti lieve entità considerando il fatto nel suo complesso: natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta, oltre all’entità del danno o del pericolo. L’esito della valutazione è rimesso al giudice del rinvio.
Norme richiamate
quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore.
La dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma che incide sulla pena consente la rideterminazione in sede esecutiva anche dopo il giudicato, se la pena non è stata interamente eseguita e il rapporto non è esaurito. Il giudice dell’esecuzione può svolgere gli accertamenti e le valutazioni necessari, nel rispetto dei limiti indicati dalla pronuncia di cognizione e dai principi sulla successione delle leggi penali.
con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto
A seguito della pronuncia costituzionale, la pena per la rapina può essere diminuita quando il fatto sia riconosciuto di lieve entità; il giudice dell’esecuzione può valutare il riconoscimento dell’attenuante e rideterminare la pena alle condizioni precisate dalla decisione.
Massime di principio
- Quando, dopo una condanna irrevocabile, una pronuncia della Corte costituzionale dichiara illegittima una norma penale diversa da quella incriminatrice che incide sulla commisurazione della pena, il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la pena se questa non è stata interamente eseguita e il rapporto non è esaurito; il giudicato, da solo, non preclude l’esame.
- Per valutare in sede esecutiva se una rapina sia di lieve entità, il giudice deve muovere dagli accertamenti svolti nel giudizio di cognizione e considerare il fatto nel suo complesso, valutando natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta, nonché entità del danno o del pericolo. La decisione deve essere adeguatamente motivata.
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