Ordinanza n. 2750/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di decadenza dal permesso di costruire n. 14/2018; il provvedimento di decadenza è stato altresì cautelarmente sospeso
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari edilizi)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del provvedimento amministrativo con cui il Comune ha dichiarato, il 28 maggio 2025, la decadenza dal permesso di costruire n. 14/2018. Il Collegio ha rilevato la stretta connessione tra la decadenza e il successivo ordine di demolizione, autonomamente impugnato davanti al TAR, dal quale possono derivare effetti ripristinatori e ablatori. La domanda cautelare è stata esaminata con riferimento al rischio che la perdurante efficacia degli atti producesse conseguenze irreversibili, senza formulare alcuna prognosi favorevole sull’esito del merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a., sospendendo l’esecutività della sentenza appellata e, per effetto della stretta connessione con il successivo ordine di demolizione, anche l’efficacia del provvedimento comunale di decadenza dal permesso di costruire. La sospensione è stata disposta esclusivamente per mantenere integra la situazione di fatto, senza anticipare alcuna valutazione favorevole sulla fondatezza dell’appello. In via cautelare e conformativa, il Collegio ha inoltre ordinato di non dare ulteriore corso agli interventi edilizi previsti dal permesso di costruire fino alla definizione del giudizio di merito. È stata disposta la compensazione delle spese del giudizio cautelare; il merito sarà trattato in successiva udienza pubblica.
Norme richiamate
sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata
Consente al giudice d’appello di adottare la tutela cautelare richiesta contro la sentenza impugnata; nel caso concreto la sospensione è stata giustificata dalla necessità di evitare effetti irreversibili e di mantenere integra la situazione controversa.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere disposta anche senza una prognosi favorevole sull’esito del merito quando la perdurante efficacia dell’atto amministrativo controverso rischia di produrre effetti irreversibili prima della decisione definitiva.
- Quando un provvedimento di decadenza da un permesso di costruire è strettamente connesso a un successivo ordine di demolizione, la tutela cautelare contro la sentenza che ha respinto l’impugnazione può estendersi, ove necessario a preservare la situazione di fatto, anche all’efficacia del provvedimento amministrativo di decadenza.
- La sospensione cautelare può essere accompagnata da prescrizioni conformative provvisorie, dirette a impedire ulteriori interventi edilizi nelle more della definizione del giudizio, senza che tali prescrizioni comportino una decisione anticipata sulla fondatezza della pretesa sostanziale.
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