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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41042/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 10/01/2025 deducendo un unico motivo: carenza e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. Il ricorso mirava, in sostanza, a contestare il diniego delle attenuanti generiche e la congruità del trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha rilevato che le doglianze erano reiterative di questioni già dedotte in appello e già respinte con motivazione ritenuta coerente ed esaustiva. La Corte ha inoltre osservato che la censura, nella parte in cui pretendeva una nuova valutazione della pena, era inammissibile in sede di legittimità, salvo che la determinazione del giudice di merito fosse frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, circostanza non ricorrente nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non consentito perché sostanzialmente ripetitivo delle doglianze già esaminate e disattese in appello, e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche era basata su elementi ritenuti decisivi: gravità del fatto, danno cagionato alla vittima anche non patrimoniale e aspetti negativi della personalità dell'imputato desunti dalla condotta processuale e dai precedenti penali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli all'imputato.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della pena e della gravità del fatto rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per illogicità manifesta o arbitrio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito sulla congruità della pena o sul bilanciamento degli elementi considerati dal giudice di merito, salvo che la decisione impugnata sia affetta da manifesta illogicità o arbitrio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente se sorretto dal richiamo agli elementi di maggiore rilievo ritenuti dal giudice, quali gravità del fatto, danno cagionato e precedenti o personalità dell'imputato; non è necessaria una confutazione analitica di ogni elemento difensivo.
  • Una doglianza ripetitiva di questioni già proposte e disattese in appello, se diretta a ottenere una rivalutazione del merito, è inammissibile in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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