Sentenza del 23/06/2020 n. 12301 - Corte di Cassazione
TARI - Tariffa strutture alberghiere - Locali destinati a deposito - Destinazione funzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9353/17, depositata il 7 novembre 2017, che aveva riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 3054/2015 e accolto il ricorso della società contro l’avviso di liquidazione TARI di 28.379 euro per il 2014. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli articoli 62 e 68 del d.lgs. n. 507/1993 e degli articoli 24 e 33 del regolamento comunale: i depositi aziendali, funzionali all’attività alberghiera, sarebbero soggetti a tassazione come le altre aree operative e la contribuente non avrebbe dimostrato i presupposti per una tariffa ridotta; inoltre le case vacanza rientrerebbero nella specifica categoria regolamentare VII, non tra le abitazioni civili. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente e contrasto con giudicati relativi agli anni 2012 e 2013. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e ha escluso che l’ordinanza di inammissibilità relativa a un’altra annualità producesse un giudicato esterno favorevole alla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto fondato il motivo sulla disciplina sostanziale: i depositi che custodiscono beni strumentali o scorte destinati all’attività d’impresa sono, in linea generale, aree operative imponibili; spetta al contribuente provare i fatti che giustificano una riduzione e il giudice deve riferirsi puntualmente alle categorie tariffarie comunali. La CTR non aveva verificato né la minore capacità di produzione di rifiuti dei depositi né la corretta base regolamentare della tariffa ridotta. È stata inoltre ritenuta erronea l’assimilazione delle case vacanza alle abitazioni civili, poiché il regolamento le colloca in una distinta categoria ricettiva extralberghiera. La censura sulla motivazione apparente non ha ricevuto una decisione autonoma, essendo il ricorso accolto sulla violazione di legge; è stata invece respinta l’eccezione della contribuente sul giudicato esterno, perché la precedente pronuncia dichiarava inammissibile un ricorso e riguardava una diversa annualità e la normativa secondaria allora vigente.
Norme richiamate
Decreto legislativo 16 novembre 1993, n. 507, articolo 62
In tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), vanno assoggettati all'imposta, ai sensi del Decreto Legislativo 16 novembre 1993, n. 507, articolo 62, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all'esercizio dell'impresa, e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita.
Sono imponibili i magazzini aziendali che concorrono all’esercizio dell’impresa e sono quindi assimilabili, quanto all’idoneità a produrre rifiuti, agli stabilimenti e ai locali di vendita. Una tariffa ridotta non può essere riconosciuta senza accertare i presupposti che la giustificano.
Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 68
La norma è richiamata dal Comune insieme all’articolo 62, ma la Corte fonda il principio decisivo sull’articolo 62 e non enuncia una distinta interpretazione dell’articolo 68.
Codice di procedura civile, articolo 384, comma 1
A tali principi - il Collegio li ribadisce ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti - non si e' attenuta la Commissione tributaria regionale.
La Corte ribadisce il principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e lo applica alla controversia.
Codice di procedura civile, articolo 385, comma 3
Conseguono alle considerazioni che precedono l'accoglimento del ricorso, nei sensi indicati; la cassazione della sentenza impugnata; e il rinvio - anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell'articolo 385 c.p.c., comma 3 - alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.
Nel disporre la cassazione con rinvio, la Corte rimette al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale del Comune di Conca dei Marini, approvato con delibera consiliare n. 17 del 6 agosto 2014, categorie I e VII
Il Regolamento comunale cit. annovera, invece, in distinte categorie: " locali ad uso di civile abitazione e sue pertinenze " (cat. I) e " strutture ricettive extralberghiere (legge regionale 24/11/2001), esercizi di affittacamere, case e apparta menti per vacanze, case per ferie, attivita' ricettive in residenze rurali, rifugi di montagna, case religiose di ospitalita', ostelli per la gioventu' " (cat. VII).
Le case e gli appartamenti per vacanze appartengono alla categoria specifica delle strutture ricettive extralberghiere e non possono essere automaticamente assimilati alle civili abitazioni ai fini tariffari.
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale del Comune di Conca dei Marini, articolo 33, commi 1, 2 e 5
e, comunque, di dar conto della applicazione della tariffa meno onerosa con puntuale e congruo riferimento alle categorie o sottocategorie della normativa secondaria deliberata dall'Ente impositore.
L’applicazione di una tariffa ridotta richiede l’individuazione puntuale della categoria o sottocategoria tariffaria pertinente nel regolamento comunale; non basta attribuire genericamente i depositi a una categoria più favorevole.
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale del Comune di Conca dei Marini, articolo 24, comma 2
La disposizione è richiamata nelle difese del Comune per sostenere l’obbligo dichiarativo del contribuente, ma la Corte non la interpreta autonomamente; il principio decisivo è che il contribuente deve provare le condizioni che fondano la riduzione.
Massime di principio
- I depositi non sono esenti o soggetti automaticamente a una tariffa inferiore solo perché non sono locali aperti al pubblico: se servono all’attività d’impresa e custodiscono beni strumentali o scorte, sono normalmente aree operative imponibili.
- Chi chiede una riduzione tariffaria deve provare le caratteristiche concrete dei locali e la minore capacità di produrre rifiuti rispetto alle altre aree aziendali; la mera indicazione della destinazione catastale o funzionale non basta, da sola, a dimostrare il diritto alla riduzione.
- La tariffa va individuata applicando le categorie e sottocategorie previste dal regolamento comunale vigente per l’annualità contestata. Il giudice deve motivare con riferimento puntuale a tale classificazione e non può riconoscere una tariffa ridotta sulla base di una categoria non pertinente.
- Le case vacanza e le altre strutture ricettive extralberghiere non sono necessariamente assimilabili alle abitazioni civili: se il regolamento comunale le colloca in una categoria distinta, va applicata la disciplina tariffaria specifica.
- Una decisione relativa a un’altra annualità non produce automaticamente un giudicato esterno per l’anno controverso: occorre verificare che ricorrano i presupposti della capacità espansiva del giudicato e considerare la disciplina applicabile alla specifica annualità.
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