Cassazione Civile, Ordinanza n. 25587/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia riguarda un buono fruttifero postale della serie indicata sul titolo come "Q/P", emesso nel settembre 1986, per il quale i giudici di merito avevano riconosciuto ai sottoscrittori il diritto a ottenere il rendimento più favorevole previsto per la precedente serie "P" nell'ultimo decennio di fruttuosità. La società emittente ha impugnato la decisione sostenendo che il buono, essendo stato emesso dopo l'entrata in vigore del d.m. 13 giugno 1986 e recando la stampigliatura della nuova serie "Q/P", dovesse essere assoggettato ai tassi della nuova serie, non a quelli della serie "P". Ha inoltre censurato l'errore interpretativo dei giudici di merito e la mancata applicazione del combinato disposto dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e del decreto ministeriale. I resistenti hanno eccepito anche l'inammissibilità della procura della ricorrente, oltre a chiedere il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità della procura della ricorrente, perché superata dal successivo deposito dell'atto notarile di conferimento dei poteri rappresentativi. Nel merito ha accolto il ricorso, richiamando il proprio orientamento più recente: nei buoni della serie "Q/P" la presenza di una tabella sostitutiva di quella della serie "P" non consente di isolare singole voci della vecchia tabella per applicare i relativi rendimenti; l'interpretazione del titolo deve considerare il documento nel suo complesso e la stampigliatura che lo ricondotta alla nuova serie. La Corte ha però precisato che, laddove il titolo presenti una lacuna o una formulazione ambigua quanto ai rendimenti di un dato periodo, opera una integrazione suppletiva del regolamento negoziale con i tassi previsti dal decreto ministeriale richiamato dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973. Per effetto di tale ragionamento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.
Norme richiamate
La norma consente la variazione dei tassi dei buoni postali mediante decreto ministeriale e prevede che, nei buoni modificati dopo l'emissione, gli interessi siano corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni integrata con quella disponibile presso gli uffici postali. Per i buoni di nuova emissione, se il titolo è incompleto o ambiguo sui rendimenti, il decreto può integrare il regolamento negoziale.
d.m. 13 giugno 1986
È il decreto che istituisce la nuova serie di buoni e disciplina i rendimenti della serie "Q", cui la nuova stampigliatura "Q/P" intende ricondurre il titolo.
Nei moduli predisposti per disciplinare rapporti contrattuali uniformi, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte se incompatibili.
Richiamato come meccanismo di sostituzione automatica di clausole, ma ritenuto non operante per sovrapporre i tassi ministeriali ai rendimenti espressamente risultanti dal titolo di nuova emissione.
L'interpretazione del contratto deve ricostruire la comune intenzione delle parti considerando il testo nel suo complesso e non una singola espressione isolata.
Il contratto va interpretato secondo buona fede, valorizzando il significato obiettivo che le parti potevano ragionevolmente attribuire alle espressioni usate nel contesto complessivo del negozio.
Opera l'integrazione suppletiva del contratto quando la volontà delle parti sia incompleta o ambigua, consentendo di colmare la lacuna del regolamento negoziale con la disciplina normativa applicabile.
I buoni fruttiferi postali sono qualificati come titoli di legittimazione e non come titoli di credito, con conseguente esclusione dei principi di autonomia, incorporazione e letteralità propri dei titoli di credito.
È richiamato per esclusione, poiché le regole sulle eccezioni opponibili ai titoli di credito non si applicano ai buoni fruttiferi postali.
art. 47 Cost.
La disciplina è letta in chiave di tutela del risparmio, evitando interpretazioni che lascino privo di regolazione un periodo di rendimento del titolo.
Massime di principio
- Nei buoni fruttiferi postali la qualificazione del titolo come documento di legittimazione impone di interpretarne il contenuto alla luce dell'intero testo e della serie cui il titolo è ricondotto, non potendosi isolare una singola voce della vecchia tabella per desumerne un regime incompatibile con la nuova stampigliatura.
- L'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 svolge una duplice funzione: da un lato consente la prevalenza del decreto ministeriale sulle condizioni del titolo quando i tassi siano modificati dopo l'emissione; dall'altro, in caso di lacuna o ambiguità del titolo di nuova emissione, consente un'integrazione suppletiva del regolamento negoziale mediante i tassi previsti dalla disciplina ministeriale di riferimento.
- La sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. non può essere confusa con l'integrazione suppletiva ex art. 1374 c.c.: la prima opera quando la norma imperativa si sovrappone a una clausola contraria, la seconda quando il contratto è incompleto e va completato con la disciplina normativa.
- L'interpretazione contrattuale deve rispettare il senso letterale delle espressioni ma nel quadro complessivo del documento; è scorretta una lettura parcellizzata che attribuisca valore decisivo a una porzione testuale eccentrica rispetto alla struttura complessiva del titolo.
- La buona fede interpretativa impedisce di fondare l'affidamento delle parti su elementi testuali non significativi o isolati, quando il contesto documentale rende chiara la diversa volontà negoziale.
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