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Sentenza

Sentenza del 13/05/2016 n. 9877 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento emessa dopo il controllo automatizzato della dichiarazione relativa al 2002. La società sosteneva che la cartella fosse illegittima, tra l’altro, per mancata comunicazione preventiva dell’irregolarità (avviso bonario), per violazione delle garanzie informative e sanzionatorie dello Statuto del contribuente e perché le irregolarità contestate non rientravano nei casi ammessi al controllo automatizzato. Con ulteriori motivi denunciava vizi di motivazione e di pronuncia della CTR, compresa l’omessa decisione su eccezioni di decadenza e sull’asserita necessità del controllo formale, nonché ultrapetizione. La CTR Campania, con sentenza del 5 ottobre 2009, aveva accolto l’appello dell’Agenzia e riformato la decisione di primo grado, che aveva annullato la cartella per mancata prova dell’invio dell’avviso bonario.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che non individuava con precisione il vizio motivazionale e si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente alla motivazione effettiva della CTR. Il terzo è stato respinto: il contraddittorio preventivo è necessario solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e la mancata comunicazione preventiva, nel caso esaminato, non comportava la nullità della cartella, ma una mera irregolarità, non incidente sulla sua efficacia. Il quarto è stato respinto perché l’eccesso di compensazione di crediti d’imposta e la tardività dei versamenti rientravano nei controlli automatizzati previsti dall’art. 36-bis, con sanzioni e interessi quali conseguenze legali delle violazioni. Il quinto e il sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili, rispettivamente per mancata riproduzione puntuale delle eccezioni asseritamente ignorate e per difetto di specificità della censura di ultrapetizione. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.900, oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori.

Norme richiamate

  • Art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.

    L’invito preventivo al contribuente non è obbligatorio per ogni iscrizione a ruolo conseguente a controllo automatizzato: è necessario quando emergano incertezze rilevanti nella dichiarazione, non per un controllo meramente documentale dei dati dichiarati. La violazione degli obblighi informativi non determina di per sé la nullità della cartella.

  • Art. 13, comma 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    l'inosservanza degli obblighi informativi - della cui violazione si duole la parte nella specie -, ferma, in ogni caso la facoltà della parte di sollecitare l'intervento del garante del contribuente a mente della L. n. 212 del 2000, art. 13, comma 6, non determina, come già si è precisato - e come pure mostra di credere lo stesso giudice d'appello - la nullità della successiva iscrizione a ruolo

    La mancata informazione lascia ferma la possibilità di sollecitare l’intervento del Garante del contribuente, ma non rende per ciò solo nulla la successiva iscrizione a ruolo.

  • Art. 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462

    l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella, come consentito dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2.

    La riduzione della sanzione può essere ottenuta anche pagando dopo la notifica della cartella, sicché la mancata comunicazione preventiva non comporta necessariamente la perdita di tale possibilità.

  • Art. 36-bis, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Ancorchè dunque la rettifica cartolare sia consentita solo nei casi tassativamente previsti dalla norma, nella specie la denunciata violazione di essa è palesemente insussistente dal momento che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 2, prevede espressamente alla lett. e) il potere dell'amministrazione "di ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista per legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione" e alla lett. f) il potere dell'amministrazione di "controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti...", sicchè i rilievi operati dall'ufficio che aveva contestato un "eccesso di compensazione di credito di imposta" e "la tardività dei pagamenti e delle addizionali" dovute in qualità di sostituto di imposta ricadono esattamente nell'ambito della citata disposizione.

    Il controllo automatizzato è circoscritto alle ipotesi tassative previste dalla norma, ma comprende la riduzione di crediti d’imposta non spettanti o indicati in misura eccessiva e il controllo della tempestività dei versamenti. Sanzioni e interessi possono essere applicati come conseguenze legali delle violazioni così riscontrate.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, del codice di procedura civile

    il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione.

    Ogni motivo di ricorso per cassazione deve identificare il capo impugnato e spiegare in modo specifico e comprensibile la violazione denunciata e la sua relazione con la decisione; una censura generica è inammissibile.

  • Art. 366 del codice di procedura civile: autosufficienza del ricorso in caso di omessa pronuncia

    ai fini della deduzione del vizio in questione "è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte".

    Chi denuncia omessa pronuncia deve riportare nel ricorso le domande o eccezioni nei loro esatti termini e indicare l’atto o il verbale in cui furono formulate; non basta riassumerne genericamente il contenuto.

Massime di principio

  • La comunicazione di irregolarità prima dell’iscrizione a ruolo non è richiesta automaticamente per ogni controllo automatizzato: il contraddittorio preventivo è necessario quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • La mancata comunicazione preventiva, nei casi in cui non sia prevista a pena di nullità, non annulla di per sé la cartella; può costituire una mera irregolarità e non esclude le possibilità di pagamento con riduzione delle sanzioni previste dalla legge.
  • Il controllo automatizzato può riguardare crediti d’imposta eccedenti o non spettanti e la tempestività dei versamenti, se la verifica è ricavabile dai dati dichiarati senza indagini interpretative o istruttorie.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, complete e collegate alla motivazione impugnata. Per denunciare l’omessa pronuncia occorre riprodurre con precisione l’eccezione o la domanda proposta e indicare dove è stata formulata.
  • Il giudizio di cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti solo perché la parte è insoddisfatta dell’esito del giudizio di merito.

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