Sentenza n. 250/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva dichiarato irricevibile e comunque inammissibile il ricorso contro la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, la graduatoria definitiva della procedura selettiva e il decreto di nomina in ruolo della docente controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza del TAR, sostenendo che la nota successiva dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto non fosse un atto meramente confermativo della graduatoria già pubblicata, poiché l'amministrazione avrebbe svolto una nuova istruttoria, acquisendo le risultanze dell'istruttoria dell'Ufficio territoriale delegato, e avrebbe respinto la richiesta di revisione con una motivazione nuova, più ampia e articolata. Nel merito, l'appellante contestava la valutazione del titolo della docente controinteressata, ritenuto dall'amministrazione idoneo a comprovare una maggiore esperienza didattica e quindi rilevante ai fini della graduatoria. Il TAR aveva ritenuto tardiva e comunque inammissibile l'impugnazione, poiché la lesione si era concretizzata con la pubblicazione della graduatoria definitiva del 26 novembre 2024, non tempestivamente impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello con sentenza succintamente motivata, confermando la sentenza del TAR. Ha rilevato che l'interesse sostanziale della candidata era stato leso già con la pubblicazione della graduatoria definitiva, nella quale essa risultava in posizione deteriore rispetto alla controinteressata. La candidata aveva l'onere di impugnare tempestivamente la graduatoria, mentre si era limitata a presentare una segnalazione contro l'altra concorrente. La successiva risposta dell'amministrazione si era limitata a confermare la validità e legittimità della graduatoria e la precedente valutazione dell'esperienza didattica, senza adottare un nuovo provvedimento lesivo né riaprire i termini per l'impugnazione. Anche l'eventuale acquisizione di elementi istruttori e la motivazione più articolata non hanno mutato la natura meramente confermativa dell'atto. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Consente la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata nella camera di consiglio fissata per la trattazione cautelare, previo avviso alle parti, quando ne sussistono le condizioni.
Massime di principio
- La lesione dell'interesse di un candidato collocato in posizione deteriore si concretizza con la pubblicazione della graduatoria definitiva, quando essa renda immediatamente attuale la posizione lesiva; il candidato deve quindi impugnare la graduatoria entro i termini decadenziali, senza poter sostituire tale impugnazione con una segnalazione o un esposto amministrativo.
- La risposta dell'amministrazione a una segnalazione successiva alla pubblicazione della graduatoria ha natura meramente confermativa, e non riapre i termini di impugnazione, quando si limiti a ribadire la validità della graduatoria e una valutazione già compiuta in sede di approvazione, anche se la risposta contiene una motivazione più ampia o richiama ulteriori risultanze istruttorie.
- Un atto successivo è autonomamente impugnabile soltanto se introduce una nuova valutazione provvedimentale o una nuova lesione; non lo è quando si limita a confermare, senza modifiche sostanziali, il contenuto e gli effetti di un precedente atto lesivo non tempestivamente impugnato.
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