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Ordinanza

Ordinanza n. 2625/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. IV, n. 3463 del 2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202605479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. IV, n. 3463 del 2026, favorevole al ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva. Dalla pronuncia non emergono i motivi di appello né le specifiche censure dedotte contro la sentenza di primo grado. La domanda cautelare è stata valutata ai sensi dell'art. 98 c.p.a., con riferimento al pregiudizio grave e irreparabile e alla comparazione degli interessi contrapposti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Ha ritenuto, a una sommaria delibazione, che il requisito del pregiudizio grave e irreparabile fosse integrato perché la società appellante era titolare di un provvedimento di proroga tecnica volto a garantire la continuità del servizio. La sospensione è stata inoltre ritenuta coerente con la prossimità dell'udienza pubblica già fissata per il 29 ottobre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare proposta in appello è stata accolta mediante sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile valutato anche attraverso la comparazione degli interessi contrapposti.

Massime di principio

  • In sede di appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere concessa quando, a una sommaria delibazione, emerga un pregiudizio grave e irreparabile per l'appellante, da valutare mediante comparazione con gli interessi delle altre parti.
  • La titolarità di una proroga tecnica finalizzata a garantire la continuità di un servizio costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare del pregiudizio grave e irreparabile.
  • La prossimità dell'udienza pubblica di merito può concorrere a giustificare la sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza, quando l'attesa della decisione definitiva sia temporalmente ravvicinata.

Come è indicizzato

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IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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