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Ordinanza

Ordinanza n. 975/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 8218/2025, che aveva accolto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione e respinto i motivi aggiunti contro il diniego di condono

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno chiesto in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. Hanno dedotto un pregiudizio grave e irreparabile, individuato nella possibilità che il Comune adottasse una nuova ordinanza di demolizione. La sentenza appellata aveva annullato l'ordinanza di demolizione, ma aveva respinto il ricorso, proposto con motivi aggiunti, contro il diniego dell'istanza di condono.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio prospettato, consistente nella mera possibilità di adozione di una nuova ordinanza di demolizione da parte dell'Amministrazione, non fosse attuale e quindi non integrasse il presupposto cautelare del danno grave e irreparabile. La parte appellante è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Comune, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai sensi della disciplina del giudizio cautelare d'appello; l'istanza è stata respinta per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile attuale.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile fondato sulla mera possibilità futura che l'amministrazione adotti un nuovo provvedimento lesivo non è sufficiente, se il danno non è attuale.
  • La tutela cautelare non può essere concessa in presenza di un pregiudizio ipotetico o eventuale, non ancora concretamente verificatosi.
  • La soccombenza nella fase cautelare comporta la condanna alle spese, salvo diversa decisione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizio
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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