Sentenza del 06/04/2022 n. 1190 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Appello - Atti atipici - Impugnabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che l'omissione dell'impugnativa di un atto atipico non previsto espressamente dall'art. 19 costituisce una facoltà e non un onere. Di conseguenza tale omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria: il contribuente può reiterare la contestazione unitamente agli atti tipici previsti dall'art. 19 in sede di impugnazione successiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'omessa impugnativa, da parte del contribuente, di un atto atipico non espressamente indicato nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992. Si discute se tale omissione comporti la cristallizzazione della pretesa tributaria e l'impossibilità di controvertire successivamente l'atto.
Norme richiamate
L'art. 19 elenca gli atti impugnabili nel processo tributario; la sentenza interpreta che la mancata impugnazione di atti non espressamente indicati in tale elenco non impedisce al contribuente di contestare la pretesa in sede di impugnazione degli atti tipici indicati nell'art. 19.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di un atto atipico non previsto in modo espresso dall'art. 19 non produce automaticamente la cristallizzazione della pretesa tributaria e quindi non priva il contribuente della possibilità di contestarla in un successivo giudizio.
- Per far valere una contestazione relativa a un atto atipico è opportuno reiterare espressamente la doglianza nell'impugnazione degli atti tipici ex art. 19, in modo che la questione risulti sollevata nel processo tributario.
- È consigliabile, quando possibile, impugnare tempestivamente anche gli atti atipici per non correre rischi pratici (es. decorrenza di termini, incertezze probatorie), pur trattandosi di una facoltà e non di un obbligo.
- La strategia difensiva dovrebbe prevedere la documentazione e la formulazione chiara della pretesa sostanziale, così da poterla riproporre efficacemente nell'atto introduttivo del giudizio previsto dall'art. 19.
- Occorre comunque verificare singolarmente le conseguenze di termini di decadenza o prescrizione e le eventuali misure esecutive adottate dall'amministrazione, poiché l'improcedibilità di un ricorso per motivi formali può comunque produrre effetti pratici indipendenti dalla regola sulla impugnabilità degli atti atipici.
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