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Sentenza

Sentenza del 06/04/2022 n. 1189 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Accertamento tributario - Reddito d'impresa - Accertamento - Contraddittorio procedimentale - Facoltà del contribuente - Studi di settore - Utilizzabilità - Dimostrabilità in giudizio di fatti contrari da parte del contribuente - Sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente, regolarmente invitato, non ha partecipato al contraddittorio precontenzioso. L'Amministrazione ha emesso un accertamento del reddito d'impresa fondandosi sul confronto tra il reddito dichiarato e quello determinato mediante l'applicazione degli studi di settore. La questione era se l'accertamento potesse essere validamente basato esclusivamente su tale confronto e se al contribuente fosse comunque consentito, in sede giudiziale, allegare e provare fatti contrari alle presunzioni su cui l'atto si fonda.

La decisione

La sentenza ha ritenuto legittimo che l'Amministrazione finanziaria effettui l'accertamento anche esclusivamente sulla base delle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore quando il contribuente non abbia partecipato al contraddittorio. Tuttavia è stato affermato il diritto del contribuente di allegare e provare, anche per la prima volta in sede contenziosa, elementi idonei a vincere le presunzioni su cui si basa l'accertamento. In sostanza l'atto impositivo può reggere se sorretto dagli studi di settore, ma il giudice deve valutare le prove eventualmente prodotte dal contribuente per confutare le presunzioni.

Norme richiamate

  • Studi di settore (strumento di accertamento fiscale)

    Gli studi di settore costituiscono un elemento presuntivo che l'Amministrazione può utilizzare per determinare il reddito d'impresa; sono idonei a fondare l'accertamento in assenza di partecipazione del contribuente al contraddittorio.

  • Principio del contraddittorio procedimentale (facoltà del contribuente)

    La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio non invalida di per sé l'accertamento basato su elementi tecnici come gli studi di settore, ma non toglie al contribuente la possibilità di produrre e dimostrare fatti contrari in sede giudiziale.

Massime di principio

  • Se il contribuente non partecipa al contraddittorio precontenzioso, l'Amministrazione può legittimamente fondare l'accertamento sugli studi di settore e sulle risultanze comparative tra reddito dichiarato e reddito presunto.
  • La mancata partecipazione al contraddittorio non esclude il diritto del contribuente di offrire prove in giudizio, anche nuove, per confutare le presunzioni usate dall'Amministrazione.
  • In sede giudiziale l'onere di allegazione e prova di fatti idonei a vincere le presunzioni ricade sul contribuente: il giudice valuta la fondatezza delle prove e può riformare l'accertamento se le presunzioni risultano superate.
  • È comunque consigliabile partecipare al contraddittorio precontenzioso per fornire subito elementi probatori ed evitare di affrontare un onere probatorio più gravoso in giudizio.
  • Le presunzioni basate sugli studi di settore sono valutate come presunzioni semplici: ammissibile la prova contraria, purché idonea a dimostrare la diversa situazione di fatto.

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