Sentenza del 06/04/2022 n. 525 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Omessa presentazione delle dichiarazioni 2010. L'Ufficio, avvalendosi degli artt. 41 DPR 600/1973 e 55 DPR 633/1972, ha ricostruito il reddito applicando il metodo induttivo puro: ha preso i costi rilevati dal p.v.c., ricostruito il "costo del venduto" e applicato una percentuale di ricarico media di settore del 36% per determinare i ricavi, con conseguente accertamento IRES, IRAP e recupero IVA (aliquota 20%). La società ha contestato l'arbitrarietà del ricarico, l'utilizzo in "malam partem" dei dati della GdF (usando i costi ma non i ricavi rilevati), la regolare tenuta delle scritture contabili e ha chiesto l'applicazione del regime del margine per le auto usate. I soci hanno contestato la presunzione di attribuzione di utili e la motivazione degli atti.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado che rigettava i ricorsi. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo puro perché la società aveva omesso le dichiarazioni, non aveva esibito il libro degli inventari e aveva fornito il libro giornale tardivamente e su supporto informatico modificabile; ha ritenuto ammissibile l'uso delle "presunzioni super semplici" e congrua l'applicazione della percentuale media di ricarico del 36% (dato di settore non contestato), osservando che la società non ha fornito prova contraria concreta e verificabile. Ha inoltre confermato il recupero IVA in relazione all'impossibilità, per la parte, di dimostrare i presupposti e la documentazione necessari per il regime del margine. Per i soci ha ammesso la presunzione di imputazione di utili in presenza di base sociale ristretta e mancata prova contraria. Condanna degli appellanti alle spese di grado.
Norme richiamate
art. 41 DPR n. 600/1973
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute
Consente all'Ufficio, in caso di omessa dichiarazione o di contabilità inattendibile, di determinare il reddito anche tramite presunzioni "super semplici" e di prescindere in tutto o in parte dalle scritture contabili; ciò comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
art. 55 DPR n. 633/1972
Norma citata quale riferimento per la determinazione dell'IVA dovuta in caso di accertamento; nel caso specifico l'Ufficio ha recuperato IVA applicando aliquota ordinaria laddove il contribuente non ha provato i presupposti del regime speciale.
art. 36 D.L. n. 41/1995 (conv. L. n. 85/1995) - regime del margine
Regime speciale per le cessioni di beni usati che impone che sia assoggettato a IVA solo il margine; va provata rigorosamente dall'operatore la sussistenza dei presupposti. In mancanza di prova documentale adeguata il regime non si applica.
art. 42 DPR n. 600/1973
Richiamato nelle censure sulla motivazione degli atti: l'Ufficio deve motivare l'uso di elementi raccolti; la sentenza ha ritenuto però che l'Ufficio abbia comunque considerato elementi desumibili dagli atti e che la motivazione fosse sufficiente.
art. 15, co. 2 DPR n. 600/1973
Richiesto per la rilevanza del dettaglio delle rimanenze per la riconciliazione contabile; la mancanza di dettaglio impedisce la verifica della correttezza del regime del margine e della ricostruzione operata dal contribuente.
art. 2261 c.c.
Richiamato in relazione ai poteri dei soci di consultare la documentazione contabile: la ristrettezza della base sociale e i poteri dei soci giustificano la presunzione di imputazione agli stessi di utili extracontabili.
art. 52, co. 5 DPR n. 633/1972 e art. 33 DPR n. 600/1973
Richiamati in relazione alle preclusioni sulla produzione documentale in sede di appello: la produzione di documenti nuovi in appello è in linea di principio preclusa salvo giustificazioni; la parte non ha dimostrato cause di non imputabilità della mancata produzione in sede di verifica.
Massime di principio
- Se il contribuente omette la dichiarazione o la contabilità risulta gravemente irregolare (es. assenza libro inventari, registri forniti tardivamente o su supporto modificabile), l'Ufficio può utilizzare l'accertamento induttivo puro e presunzioni "super semplici" per ricostruire i ricavi e il reddito.
- Le percentuali medie di ricarico di settore possono essere utilizzate dall'Amministrazione come regola di esperienza (presunzioni "super semplici"): il contribuente ha l'onere di fornire prova contraria documentale e specifica, non deduzioni generiche sullo stato di crisi.
- Il regime del margine per le vendite di beni usati è speciale e derogatorio: spetta al contribuente provare rigidamente i presupposti (documentazione di acquisto, dettaglio rimanenze, riconciliazione contabile). Documenti prodotti per la prima volta in appello sono in linea di massima inammissibili se non giustificati.
- In presenza di società di capitali a base ristretta (soci familiari) e di accertamento a carico della società, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili; i soci devono offrire prove specifiche per contrastare tale presunzione.
- Accertamenti con adesione o atti relativi ad annualità diverse non vincolano il giudice in un contenzioso diverso: accordi per altri anni non costituiscono prova automatica di congruità per l'anno oggetto di accertamento.
- La mera deduzione di insolvenza o difficoltà finanziarie non è sufficiente a ridurre percentuali statistiche usate dall'Ufficio: serve prova concreta e documentale di una diversa prassi commerciale effettiva nell'anno in contestazione.
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