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Sentenza

Sentenza del 06/04/2022 n. 525 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Omessa presentazione delle dichiarazioni 2010. L'Ufficio, avvalendosi degli artt. 41 DPR 600/1973 e 55 DPR 633/1972, ha ricostruito il reddito applicando il metodo induttivo puro: ha preso i costi rilevati dal p.v.c., ricostruito il "costo del venduto" e applicato una percentuale di ricarico media di settore del 36% per determinare i ricavi, con conseguente accertamento IRES, IRAP e recupero IVA (aliquota 20%). La società ha contestato l'arbitrarietà del ricarico, l'utilizzo in "malam partem" dei dati della GdF (usando i costi ma non i ricavi rilevati), la regolare tenuta delle scritture contabili e ha chiesto l'applicazione del regime del margine per le auto usate. I soci hanno contestato la presunzione di attribuzione di utili e la motivazione degli atti.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado che rigettava i ricorsi. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo puro perché la società aveva omesso le dichiarazioni, non aveva esibito il libro degli inventari e aveva fornito il libro giornale tardivamente e su supporto informatico modificabile; ha ritenuto ammissibile l'uso delle "presunzioni super semplici" e congrua l'applicazione della percentuale media di ricarico del 36% (dato di settore non contestato), osservando che la società non ha fornito prova contraria concreta e verificabile. Ha inoltre confermato il recupero IVA in relazione all'impossibilità, per la parte, di dimostrare i presupposti e la documentazione necessari per il regime del margine. Per i soci ha ammesso la presunzione di imputazione di utili in presenza di base sociale ristretta e mancata prova contraria. Condanna degli appellanti alle spese di grado.

Norme richiamate

  • art. 41 DPR n. 600/1973

    sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute

    Consente all'Ufficio, in caso di omessa dichiarazione o di contabilità inattendibile, di determinare il reddito anche tramite presunzioni "super semplici" e di prescindere in tutto o in parte dalle scritture contabili; ciò comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

  • art. 55 DPR n. 633/1972

    Norma citata quale riferimento per la determinazione dell'IVA dovuta in caso di accertamento; nel caso specifico l'Ufficio ha recuperato IVA applicando aliquota ordinaria laddove il contribuente non ha provato i presupposti del regime speciale.

  • art. 36 D.L. n. 41/1995 (conv. L. n. 85/1995) - regime del margine

    Regime speciale per le cessioni di beni usati che impone che sia assoggettato a IVA solo il margine; va provata rigorosamente dall'operatore la sussistenza dei presupposti. In mancanza di prova documentale adeguata il regime non si applica.

  • art. 42 DPR n. 600/1973

    Richiamato nelle censure sulla motivazione degli atti: l'Ufficio deve motivare l'uso di elementi raccolti; la sentenza ha ritenuto però che l'Ufficio abbia comunque considerato elementi desumibili dagli atti e che la motivazione fosse sufficiente.

  • art. 15, co. 2 DPR n. 600/1973

    Richiesto per la rilevanza del dettaglio delle rimanenze per la riconciliazione contabile; la mancanza di dettaglio impedisce la verifica della correttezza del regime del margine e della ricostruzione operata dal contribuente.

  • art. 2261 c.c.

    Richiamato in relazione ai poteri dei soci di consultare la documentazione contabile: la ristrettezza della base sociale e i poteri dei soci giustificano la presunzione di imputazione agli stessi di utili extracontabili.

  • art. 52, co. 5 DPR n. 633/1972 e art. 33 DPR n. 600/1973

    Richiamati in relazione alle preclusioni sulla produzione documentale in sede di appello: la produzione di documenti nuovi in appello è in linea di principio preclusa salvo giustificazioni; la parte non ha dimostrato cause di non imputabilità della mancata produzione in sede di verifica.

Massime di principio

  • Se il contribuente omette la dichiarazione o la contabilità risulta gravemente irregolare (es. assenza libro inventari, registri forniti tardivamente o su supporto modificabile), l'Ufficio può utilizzare l'accertamento induttivo puro e presunzioni "super semplici" per ricostruire i ricavi e il reddito.
  • Le percentuali medie di ricarico di settore possono essere utilizzate dall'Amministrazione come regola di esperienza (presunzioni "super semplici"): il contribuente ha l'onere di fornire prova contraria documentale e specifica, non deduzioni generiche sullo stato di crisi.
  • Il regime del margine per le vendite di beni usati è speciale e derogatorio: spetta al contribuente provare rigidamente i presupposti (documentazione di acquisto, dettaglio rimanenze, riconciliazione contabile). Documenti prodotti per la prima volta in appello sono in linea di massima inammissibili se non giustificati.
  • In presenza di società di capitali a base ristretta (soci familiari) e di accertamento a carico della società, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili; i soci devono offrire prove specifiche per contrastare tale presunzione.
  • Accertamenti con adesione o atti relativi ad annualità diverse non vincolano il giudice in un contenzioso diverso: accordi per altri anni non costituiscono prova automatica di congruità per l'anno oggetto di accertamento.
  • La mera deduzione di insolvenza o difficoltà finanziarie non è sufficiente a ridurre percentuali statistiche usate dall'Ufficio: serve prova concreta e documentale di una diversa prassi commerciale effettiva nell'anno in contestazione.

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