Sentenza del 06/04/2022 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Imposta di registro - benefici prima casa - fissazione della residenza - straniero - permesso di soggiorno - richiesta - tempestività - rilascio in ritardo rispetto ai tempi previsti - causa di forza maggiore - decadenza - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Revoca dei benefici fiscali "prima casa" per mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall'atto di acquisto (art.1, nota II-bis, tariffa, parte prima, D.P.R. n.131/1986). Il ricorrente ha contestato la decadenza sostenendo di aver richiesto tempestivamente il permesso di soggiorno (domanda inviata il 7/1/2015) necessario per fissare la residenza, ma che la Questura ha rilasciato il permesso solo il 1/9/2015, oltre il termine previsto di 90 giorni e quindi oltre il termine utile per l'assunzione della residenza entro 18 mesi dal rogito. L'Ufficio ha sostenuto invece che un permesso cartaceo sarebbe stato già rilasciato anteriormente e che la documentazione del ricorrente sarebbe insufficiente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Genova ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di liquidazione e revoca dei benefici. Il Collegio ha ritenuto che il ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno, non imputabile al contribuente e derivante da un comportamento dell'Autorità competente, configuri causa di forza maggiore idonea a escludere la decadenza dal beneficio "prima casa". L'Ufficio non ha fornito prova certa dell'esistenza di un precedente permesso cartaceo e la documentazione prodotta dal contribuente (ricevuta raccomandata, SMS, attestazione Questura) è stata ritenuta idonea a dimostrare la tempestività della richiesta e il successivo ritardo del rilascio. Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 1, nota II-bis, tariffa, parte prima
Prevede la decadenza dal beneficio fiscale "prima casa" se non si assume la residenza entro 18 mesi dal rogito; la Commissione valuta che la decadenza è esclusa se sussiste una causa di forza maggiore che renda impossibile l'adempimento nel termine.
Regolamento CE n. 1030/2002
Introduce il modello uniforme e l'obbligo, a regime, del rilascio del permesso di soggiorno elettronico; la Commissione rileva che dal 1/1/2006 è previsto il permesso elettronico, rendendo meno probabile l'esistenza di un permesso cartaceo precedente.
Giurisprudenza: Cass. sent. n. 39788/2021
Principio secondo cui la causa di forza maggiore può operare anche per escludere decadenze da benefici fiscali se il ritardo è dovuto a fattori esterni, imprevedibili e non imputabili al beneficiario, come confermato dalla Corte di legittimità.
Massime di principio
- Il ritardo nell'ottenimento di un titolo amministrativo necessario (es. permesso di soggiorno) richiesto tempestivamente dallo straniero può costituire causa di forza maggiore idonea a escludere la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" quando il ritardo sia esterno, imprevedibile e non imputabile al richiedente.
- Onere probatorio: il contribuente deve dimostrare di aver richiesto il titolo nei termini (conservare ricevute di invio, raccomandate, SMS, attestazioni); l'amministrazione resistente deve fornire prova certa (es. certificazione della Questura) dell'esistenza di un titolo antecedente se vuole smentire la versione del contribuente.
- Le annotazioni anagrafiche comunali sono indizi utili ma non determinanti: per accertare l'esistenza o la data di rilascio di un permesso di soggiorno occorre il riscontro presso la Questura competente.
- I ritardi burocratici non imputabili all'interessato (anche se noti ai cittadini nazionali) non possono normalmente essere fattispecie di responsabilità del contribuente straniero e vanno valutati come possibile "factum principis" o forza maggiore.
- Situazioni opposte: se emerge che il richiedente non ha attivato tempestivamente la procedura o ha richiesto il permesso solo tardivamente, la causa di forza maggiore non opera e la decadenza può essere legittimamente dichiarata.
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