Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27135/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra due condanne per truffa (Tribunale di Udine 29/10/2021 e Tribunale di Agrigento 26/02/2021). Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto assente un medesimo disegno criminoso, rilevando disgiunzione temporale e teleologica e solo una parziale identità del titolo di reato; la difesa aveva inoltre dedotto che le condanne riguardavano soltanto due reati commessi a distanza di 18 giorni, entrambi per truffa e con l'uso della stessa Postepay. Il ricorrente ha impugnato sia la mancata convocazione dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., sia la carenza e genericità della motivazione dell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento per nuovo giudizio al Tribunale (nuova composizione). La Corte ha rilevato che: 1) il provvedimento è stato emesso senza la prevista udienza camerale ex art. 666 c.p.p., e tale omissione non è giustificata perché l'istanza non era stata dichiarata inammissibile; 2) la motivazione dell'ordinanza è generica e priva di riferimento al caso concreto, risultando astratta e inconferente rispetto agli elementi posti dall'istanza (anche la frase sulle 'condotte, se non alcune, per identità del titolo di reato' appare non pertinente). Per questi motivi l'ordinanza è annullata con rinvio per nuovo giudizio, da svolgersi in diversa composizione in osservanza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 183/2013.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Prevede l'udienza camerale per le istanze in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione può decidere senza udienza solo nei casi di inammissibilità. Nel caso concreto l'istanza era rigettata e non inammissibile, quindi era necessaria l'udienza camerale.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare la procedura ordinaria rispetto ai casi speciali in cui sono previste procedure diverse; la Corte ha osservato che la procedura ordinaria (applicabile qui) richiede l'udienza camerale salvo inammissibilità.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla disciplina dell'applicazione delle pene per il reato continuato; la pronuncia della Corte Costituzionale n. 183/2013 impone che, dopo annullamento, non partecipi al nuovo giudizio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 183 del 03/07/2013

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, co.1, e 623, co.1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non impedivano che lo stesso giudice partecipasse al giudizio di rinvio dopo annullamento. Conseguenza: il giudizio di rinvio deve svolgersi in diversa composizione rispetto a quella che ha pronunciato l'ordinanza impugnata.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)

    Principio secondo cui la Corte può accedere agli atti quando è dedotto un vizio procedurale relativo alla forma del provvedimento; utilizzata per valutare l'omissione dell'udienza camerale.

Massime di principio

  • Quando si richiede l'applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice dell'esecuzione deve fissare l'udienza camerale ex art. 666 c.p.p. salvo che l'istanza sia manifestamente inammissibile; la mancata convocazione è vizio formale rilevante.
  • La motivazione dell'ordinanza deve essere specifica e riferita al caso concreto: argomentazioni generiche o astratte non sono sufficienti e comportano annullamento.
  • Elementi quali brevissima distanza temporale tra i fatti (es. giorni), identità del titolo di reato, identità o analogia degli strumenti impiegati (es. stessa carta Postepay), e continuità del disegno criminoso sono fattori rilevanti per sostenere la continuazione e devono essere valutati e motivati dal giudice.
  • In caso di annullamento dell'ordinanza che riguarda l'applicazione in sede esecutiva della continuazione, il nuovo giudizio deve svolgersi con diversa composizione giudicante, in ossequio alla giurisprudenza costituzionale che evita la partecipazione del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato.
  • Per aumentare la probabilità di accoglimento, la difesa deve articolare e documentare specifici elementi di collegamento tra le condotte (temporalità, metodo, strumenti, responsabilità soggettiva, obiettivo criminogeno), evitando deduzioni generiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.