Cassazione Penale, Ordinanza n. 05733/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per ricettazione. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sull'individuazione dell'autore del reato, contestando la valutazione delle prove, in particolare l'esito della perizia grafologica e la coerenza del racconto della persona offesa. Con il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto ex art. 648, comma 4, c.p. Con il terzo motivo contestava l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché reiterativo di questioni già dedotte in appello e diretto a rivalutare il materiale probatorio e l'attendibilità delle prove, attività preclusa alla Corte di cassazione. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, rilevando che i giudici di merito avevano congruamente escluso la lieve entità del fatto, anche in considerazione del valore non esiguo delle somme indebitamente prelevate dal conto della persona offesa. Ha infine ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, poiché la motivazione della Corte territoriale sulla recidiva era adeguata e fondata sulla serialità dei precedenti penali per la medesima fattispecie e sull'assenza di elementi contrari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La lieve entità del fatto non è riconoscibile quando, nel caso concreto, il valore delle somme indebitamente prelevate non è esiguo e la valutazione di merito è sorretta da argomentazione logica e giuridica congrua.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, dell'attendibilità delle prove e della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso che ripropone questioni già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi realmente con la motivazione impugnata, è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.
- La circostanza attenuante della lieve entità del fatto in tema di ricettazione richiede una concreta connotazione minima dell'offesa, che può essere esclusa quando il valore del profitto o del bene sia non trascurabile.
- La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale può essere ritenuta sulla base della serialità dei precedenti penali per la medesima tipologia di reato e dell'assenza di elementi positivi idonei a escluderne l'applicazione, purché il giudice di merito dia una motivazione sufficiente.
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