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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38477/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parti private)

La controversia

La controversia non attiene al merito dell'equa riparazione, ma esclusivamente alla liquidazione delle spese operata dalla Corte d'appello di Perugia quale giudice del rinvio dopo precedente cassazione. Le ricorrenti denunciano: 1) la liquidazione delle spese del giudizio di merito in misura inferiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, e la mancata attribuzione del compenso per la fase istruttoria; 2) la violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere la corte territoriale disposto la compensazione delle spese del giudizio di cassazione e di rinvio in assenza dei presupposti legali; 3) il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della maggiorazione del 20% per l'assistenza di più parti da parte del medesimo difensore. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: per la controversia considerata, lo scaglione di valore comportava l'applicazione dei minimi tariffari indicati dalla tabella del D.M. n. 55 del 2014, comprendendo anche la fase istruttoria; inoltre la compensazione delle spese non poteva essere giustificata dal solo lieve scostamento rispetto alla precedente liquidazione, perché l'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile, consente la compensazione solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché la maggiorazione invocata è facoltativa e la sua esclusione dipende da un apprezzamento di fatto del giudice di merito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato il decreto impugnato limitatamente alle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova liquidazione delle spese del giudizio di merito, del giudizio di legittimità concluso con l'ordinanza n. 29142/2019 e del giudizio di rinvio, oltre che delle spese del presente giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre affermato che, in tema di spese, non è consentita la compensazione sulla base di ragioni non riconducibili alle ipotesi legali e non adeguatamente specificate in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    "gravi ed eccezionali ragioni"

    la compensazione delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, è consentita solo se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione; non basta richiamare la natura dell'impugnazione, la riduzione della domanda o la contumacia della controparte

  • art. 380-bis c.p.c.

    "proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ."

    consente la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base di una proposta del relatore

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    "decisione della causa nel merito"

    richiamato nella proposta del relatore come base per una decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti, ma il Collegio ha poi ritenuto opportuno il rinvio alla corte territoriale per la nuova liquidazione delle spese

  • D.M. n. 55 del 2014

    regola la liquidazione dei compensi professionali; per lo scaglione considerato sono indicati i minimi tariffari per le fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria

  • D.M. n. 37 del 2018

    ha modificato il D.M. n. 55 del 2014, ma non consente ulteriori riduzioni dei minimi tariffari richiamati dalla Corte

Massime di principio

  • In sede di liquidazione giudiziale delle spese, il giudice non può scendere sotto i minimi tariffari applicabili allo scaglione di valore individuato, né omettere una fase processuale dovuta quando la tariffa la preveda per il tipo di controversia esaminata.
  • La compensazione delle spese, nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in modo concreto nella motivazione; non è sufficiente un generico richiamo a circostanze ordinarie del processo o dell'impugnazione.
  • La mera circostanza che una precedente liquidazione sia stata di poco difforme rispetto a quella poi adottata non integra, di per sé, un presupposto idoneo a giustificare la compensazione delle spese.
  • Le maggiorazioni tariffarie che dipendono da valutazioni discrezionali o da presupposti di fatto non contestabili in sede di legittimità non sono sindacabili sotto il profilo del vizio di motivazione se la loro esclusione è frutto di un apprezzamento riservato al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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