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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40309/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di truffa continuata aggravata (con condanna agli effetti civili), denunciando vizio di motivazione: sostiene che la Corte d'appello abbia travisato le prove e abbia violato i canoni normativi in materia di prova indiziaria, nonché omesso il confronto con gli spunti difensivi obbligatori per legge; in sostanza chiede la revisione delle valutazioni probatorie e del convincimento dei giudici di merito

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui in presenza di una causa estintiva del reato (prescrizione) non è consentito in sede di legittimità un sindacato generalizzato sulla motivazione di merito, poiché un accoglimento determinerebbe comunque l'obbligo del giudice di dichiarare l'estinzione. La Corte ha però ricordato il principio secondo cui il giudice dell'impugnazione, quando vi sia stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, deve comunque conoscere la res iudicanda al fine di valutare il diritto al risarcimento della parte civile (art. 578 c.p.p. e giurisprudenza). Nel caso concreto le censure del ricorrente sono state ritenute un improponibile riesame delle valutazioni di fatto già compiute dalla Corte d'appello, la quale aveva fornito motivazione lineare e adeguata (affidabilità dei testi Corea e Zingoni, riscontro documentale con pagamenti tramite carte Loyalty). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 3686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Il giudice dell'impugnazione, quando vi è stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, deve comunque esaminare la res iudicanda per valutare il diritto al risarcimento della parte civile, anche se il reato è estinto per prescrizione

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente al giudice di rilevare l'insussistenza, la contraddittorietà o l'insufficienza della prova anche in sede di impugnazione quando rilevante per gli effetti civili

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferimento alle cause di proscioglimento/estinzione che il giudice può valutare; la Corte ricorda che il sindacato in Cassazione è limitato quando sussiste una causa estintiva

  • Cass. Sez. U. n. 35490 del 2009 (Tettamanti) e giurisprudenza consolidata (es. Cass. nn. 7718/1996, 10998/2001, 15125/2003, 48524/2003, 4177/2004, 24327/2004, 4233/2009, 14450/2009)

    Principio secondo cui la Corte di legittimità non può esercitare un sindacato sulle valutazioni motivazionali della sentenza impugnata quando è intervenuta una causa estintiva del reato; tuttavia è pacifico l'obbligo del giudice d'appello di esaminare la res iudicanda per gli effetti civili

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per prescrizione, la Cassazione è generalmente inammissibile a sindacare le valutazioni probatorie di merito a meno che non emergano vizi di motivazione manifesti "ictu oculi" rilevabili senza sindacato sulle prove
  • Quando vi sia stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, il giudice dell'impugnazione deve comunque conoscere i fatti (res iudicanda) per valutare il diritto al risarcimento, anche se deve prendere atto della prescrizione sul piano penale (art. 578 c.p.p.)
  • Le doglianze che mirano esclusivamente a rimettere in discussione l'apprezzamento della prova operato dai giudici di merito (riesame del merito probatorio) sono improponibili in Cassazione quando pende una causa estintiva
  • Per essere ammissibili in Cassazione, le censure devono mirare a violazioni di legge o a mancanze argomentative percepibili "ictu oculi"; semplici richieste di rivalutazione delle prove devono essere presentate e sviluppate già nei gradi precedenti
  • Strategia pratica: nelle impugnazioni successive a sentenze che rilevano prescrizione, concentrare i motivi su profili di diritto e su errori di motivazione evidenti, e in sede d'appello assicurare che siano adeguatamente dedotte e documentate le questioni relative agli effetti civili (prove, contraddittorietà, insufficienza probatoria)

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