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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36209/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputata per falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale. In Cassazione sono stati proposti due motivi: il primo denunciava un vizio relativo alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello, sostenendo che il difetto iniziale avrebbe inciso sulla validità della decisione; il secondo contestava la valutazione del materiale probatorio, mirando in sostanza a ottenere una nuova lettura delle fonti di prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte di appello aveva comunque rinnovato ritualmente la notifica dell'avviso di udienza e, in ogni caso, l'originario difetto di notifica non determina la nullità della sentenza di primo grado, ma può incidere soltanto sugli atti successivi. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Il difetto originario di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello, se successivamente sanato da rinnovazione rituale, non comporta la nullità della sentenza di primo grado, ma può incidere solo sugli atti successivi.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione delle fonti di prova o del compendio probatorio, quando il motivo di ricorso si risolva in una richiesta di nuovo giudizio di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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