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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35085/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la decisione di merito che riconosceva la responsabilità dell'imputato per ricettazione aggravata e che aveva solo ridotto il trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione aggravata, limitandosi a ridurre la pena. L'unico motivo deduceva un vizio cumulativo di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p., sostenendo in sostanza che i presupposti della più grave fattispecie di ricettazione non fossero stati correttamente ritenuti. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico, perché fondato su argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di appello e non accompagnato da specifiche censure ai passaggi decisivi della motivazione impugnata. È stato inoltre rilevato che la sentenza di merito aveva motivato in modo logico e corretto sulla sussistenza dell'art. 648 c.p., valorizzando la mancata indicazione della provenienza della merce nella disponibilità dell'imputato e il fatto che essa fosse stata messa in vendita online con chiara finalità di profitto.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La condotta è stata ritenuta integrare il delitto di ricettazione, in quanto la disponibilità di merce di provenienza non chiarita, messa in vendita online con finalità di profitto, supportava l'affermazione di responsabilità.

  • art. 712 c.p.

    La difesa invocava la riqualificazione del fatto nella contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza, ma la Corte ha ritenuto infondata e generica la censura diretta a escludere la ricettazione.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini della configurabilità della ricettazione, può assumere rilievo la mancata indicazione della provenienza lecita dei beni nella disponibilità dell'agente, specie se accompagnata da condotte sintomatiche della volontà di trarne profitto, come la loro messa in vendita online.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. non è fondata quando la motivazione di merito abbia logicamente valorizzato elementi incompatibili con la mera sospetta provenienza e idonei a sostenere la più grave fattispecie di ricettazione.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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