Cassazione Penale, Ordinanza n. 33500/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, accogliendo un concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e a fronte della rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato la condanna già pronunciata in primo grado riducendo la pena secondo l'accordo tra le parti. Nel ricorso si deduceva vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendosi in sostanza che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare cause di proscioglimento nonostante l'accordo sulla pena. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a prospettare questioni già oggetto di rinuncia nell'ambito dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., con effetto preclusivo anche nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il potere dispositivo esercitato dalla parte con il concordato sulla pena in appello, accompagnato dalla rinuncia agli altri motivi di impugnazione, limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude la proposizione in cassazione di questioni incompatibili con l'accordo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato sulla pena in appello esprime un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice e produce effetti preclusivi anche nel successivo giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.
La deduzione della mancata applicazione dell'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità è stata ritenuta non scrutinabile in presenza della rinuncia ai motivi di appello che ha sorretto il concordato sulla pena.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il concordato sulla pena in appello, quando sia accompagnato dalla rinuncia agli altri motivi di impugnazione, determina una preclusione sostanziale che impedisce di riproporre in cassazione questioni incompatibili con l'accordo.
- Il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall'art. 599-bis c.p.p. non incide solo sull'oggetto del giudizio di secondo grado, ma si riflette sull'intero sviluppo processuale fino al giudizio di legittimità.
- Il ricorso per cassazione che censuri la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile se tale questione risulta già abbandonata dalla parte nell'ambito del concordato sulla pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso consente la definizione camerale non partecipata e comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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