Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35127/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento intimato per giusta causa da una società a un lavoratore, la cui impugnativa è stata respinta in primo grado. Il lavoratore ha poi proposto reclamo, ma la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame ritenendo che vi fosse violazione del ne bis in idem, poiché un precedente reclamo dello stesso soggetto era stato dichiarato improcedibile per omessa notificazione. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 358 e 273 c.p.c., sostenendo che per errore aveva iscritto a ruolo due volte il medesimo reclamo; soprattutto, ha affermato che il secondo reclamo era stato proposto quando il primo non era ancora stato dichiarato improcedibile, essendo tale declaratoria intervenuta solo successivamente. La censura mirava a contestare l'idea che la mera pregressa esistenza di un primo gravame viziato impedisse la riproposizione del secondo prima della declaratoria giudiziale del vizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il divieto di riproposizione di un secondo appello quando il primo sia inammissibile o improcedibile, ai sensi dell'art. 358 c.p.c., opera in relazione al momento in cui tali vizi sono dichiarati dal giudice dell'impugnazione, e non al solo momento della proposizione del primo appello viziato. Poiché la Corte territoriale non si è attenuta a tale principio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio richiamato e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 358 c.p.c.

    Il divieto di riproposizione del secondo appello dipende dalla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del primo da parte del giudice, non dalla mera esistenza in fatto del primo gravame viziato.

  • art. 273 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 358 c.p.c. come parametro della censura, senza ulteriore specificazione nel testo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama un precedente giurisprudenziale anche ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Il divieto di riproposizione di un'impugnazione successiva per effetto di una precedente impugnazione inammissibile o improcedibile opera solo quando il vizio del primo gravame sia stato già dichiarato con provvedimento del giudice dell'impugnazione.
  • La mera pendenza o pregressa proposizione di un primo appello affetto da inammissibilità o improcedibilità non preclude, di per sé, la proposizione di un secondo appello se la relativa declaratoria giudiziale non è ancora intervenuta.
  • In presenza di erronea declaratoria di inammissibilità del gravame fondata sulla violazione del principio di consumazione dell'impugnazione, la sentenza deve essere cassata con rinvio affinché il giudice di merito riesamini la questione applicando il corretto criterio temporale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.