Cassazione Civile, Ordinanza n. 00726/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall'escussione, da parte dell'amministrazione, di polizze fideiussorie rilasciate a garanzia dell'esatta esecuzione di un contratto di appalto. L'impresa appaltatrice ha agito per ottenere il risarcimento del danno assumendo che l'escussione fosse indebita, perché il ritardo nei lavori non le era imputabile ma derivava da un errore progettuale della stazione appaltante; secondo la sua prospettazione, tale condotta aveva determinato anche l'esclusione dell'impresa dal circuito degli appalti e la perdita dell'utile connesso a un ulteriore contratto non perfezionato per impossibilità di prestare le garanzie richieste. La Corte d'Appello di Bari ha accolto la domanda, riformando il primo grado. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2043 c.c. per difetto di prova della colpa dell'amministrazione e sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ravvisato una violazione dei canoni di buona fede e correttezza, nonostante le garanzie fossero a prima richiesta e l'amministrazione avesse agito a tutela di un proprio diritto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché privo di specificità: esso si limitava a riproporre le stesse difese già svolte nei gradi di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'indebita escussione delle garanzie in assenza dei relativi presupposti e sull'assenza di un inadempimento imputabile all'impresa.
La decisione
Il ricorso del Ministero è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo non censurava in modo specifico la motivazione della sentenza d'appello, ma si limitava a contrapporre una diversa lettura dei fatti e della responsabilità, senza confrontarsi con l'accertamento decisivo compiuto dal giudice di merito, secondo cui l'escussione delle polizze era stata indebita perché il ritardo nell'esecuzione non era ascrivibile all'appaltatrice. La pronuncia di merito è quindi rimasta ferma e la condanna risarcitoria dell'amministrazione non è stata cassata.
Norme richiamate
La deduzione di violazione della norma è stata ritenuta non scrutinabile nel merito perché il motivo di ricorso non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la Corte non ha ritenuto superata la ricostruzione del giudice d'appello in ordine all'escussione indebita e all'assenza di inadempimento imputabile all'impresa.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese già svolte nei gradi di merito non consente il controllo di legittimità.
- In materia di responsabilità aquiliana per escussione indebita di garanzie, la censura che invochi l'art. 2043 c.c. deve confrontarsi con l'accertamento di merito circa la mancanza dei presupposti dell'escussione e l'eventuale assenza di un inadempimento imputabile al garantito.
- Quando la decisione di merito fonda la condanna sull'indebita escussione di polizze di garanzia in assenza di presupposti, la contestazione in cassazione non può limitarsi ad affermare in astratto la legittimità dell'agire dell'amministrazione o l'esistenza di una tutela di un proprio diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00609/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00611/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00615/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00621/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00627/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00643/2023 del 12/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →