Cassazione Civile, Ordinanza n. 12277/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (passeggero)
La controversia
Un passeggero aveva agito per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento CE n. 261/2004 a seguito del ritardo superiore a tre ore del volo DX1804 sulla tratta Lampedusa-Palermo del 17 luglio 2022. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo che lo sciopero dei controllori del traffico aereo integrasse circostanza eccezionale idonea a escludere la responsabilità del vettore. In appello il rigetto era stato confermato: il tribunale aveva ritenuto che, poiché lo sciopero era stato proclamato il giorno stesso del volo, fosse impossibile per la compagnia rispettare gli obblighi della l. n. 146/1990 e adottare misure organizzative e informative per evitare o limitare il disagio. Il passeggero ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione di norme processuali e del regolamento CE 261/2004, lamentando motivazione apparente, valutazione atomistica delle prove e erronea affermazione dell’esistenza di circostanze eccezionali, oltre all’omesso esame della circostanza che lo sciopero era stato proclamato il 15 giugno 2022 e non il 17 luglio 2022; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sempre relativo alla data di proclamazione dello sciopero, che avrebbe consentito al vettore di avvisare i passeggeri con anticipo e di adottare misure di protezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato in relazione la sentenza del Tribunale di Palermo e rinviato la causa allo stesso Tribunale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto decisiva l’omissione del fatto allegato e documentato relativo alla proclamazione dello sciopero sin dal 15 giugno 2022, circostanza che imponeva di verificare in concreto se il vettore avesse residui margini di intervento e potesse adottare misure organizzative idonee a neutralizzare o ridurre i disagi. Non è stato quindi condiviso l’assunto del giudice di merito secondo cui la proclamazione nello stesso giorno del volo rendesse di per sé provata l’impossibilità di adempiere agli obblighi informativi e organizzativi.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
artt. 112, 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c.
sono evocati dal ricorrente per censurare la motivazione e la valutazione delle prove, ma la Corte fonda l’accoglimento soprattutto sull’omesso esame del fatto decisivo.
artt. 5 e 7 regolamento CE n. 261/2004
l’obbligo di compensazione pecuniaria può essere escluso solo se il vettore dimostra circostanze eccezionali e l’assenza di residui margini di intervento utili a evitare o attenuare il disagio.
art. 5, par. 3, regolamento CE n. 261/2004
il vettore è liberato dall’obbligo di indennizzo soltanto quando provi che la cancellazione o il ritardo sarebbero stati inevitabili anche adottando tutte le misure ragionevoli.
è richiamato nel ragionamento sulle misure organizzative e sugli obblighi informativi connessi allo sciopero.
viene considerata nel quadro degli obblighi informativi e organizzativi che il vettore avrebbe potuto rispettare o comunque valutare in concreto se vi fossero margini per farlo.
Massime di principio
- In tema di compensazione pecuniaria per ritardo o cancellazione del volo, lo sciopero di terzi non esonera automaticamente il vettore: occorre una verifica concreta dell’effettiva assenza di residui poteri di intervento e di misure ragionevoli ancora adottabili.
- La prova liberatoria ex art. 5, par. 3, del regolamento CE n. 261/2004 richiede una dimostrazione specifica e non meramente astratta dell’inevitabilità del disservizio nonostante l’adozione di tutte le misure ragionevoli.
- Se il giudice di merito omette di esaminare un fatto storico decisivo, allegato e documentato, la decisione è cassabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
- La data di proclamazione dello sciopero può essere decisiva per valutare se il vettore avesse tempo utile per predisporre avvisi ai passeggeri e misure organizzative idonee a ridurre il pregiudizio.
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