Cassazione Civile, Ordinanza n. 08291/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un decreto della Corte d'appello che, rilevato l'errore commesso in precedenza, ha revocato la liquidazione dei compensi spettanti al difensore per l'attività svolta nel giudizio di cassazione, poiché il ricorso patrocinato era stato dichiarato inammissibile e quindi, secondo l'art. 106 del d.P.R. n. 115/2002, non potevano essere liquidati compensi per impugnazioni coltivate dalla parte ma dichiarate inammissibili. Il beneficiario del patrocinio ha proposto ricorso per cassazione denunciando abnormità del provvedimento, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 106 e 84 del T.U. spese di giustizia, e sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 106 e 85 del d.P.R. n. 115/2002 per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, 36 e 111 Cost., oltre che con l'art. 6, comma 3-bis, CEDU.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in sintesi, che: 1) il patrocinato non era legittimato a proporre il ricorso, perché la contestazione riguardava il diritto al compenso del difensore, diritto soggettivo patrimoniale di titolarità esclusiva del difensore verso lo Stato; 2) il ricorso era proposto direttamente contro il decreto di revoca della liquidazione senza previa opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, rimedio necessario prima di accedere al ricorso per cassazione; 3) la controversia sulla liquidazione dei compensi ha natura civile, sicché il ricorso andava proposto nelle forme del processo civile, con notifica alla controparte e mediante difensore munito di procura speciale, adempimenti non rispettati. Non sono state liquidate spese per mancata difesa del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non possono liquidarsi i compensi in caso di impugnazioni coltivate dalla parte ma dichiarate inammissibili
la norma impedisce la liquidazione dei compensi al difensore quando l'impugnazione coltivata dalla parte sia stata dichiarata inammissibile; la revoca della liquidazione è coerente con tale disciplina.
richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata, ma senza una specifica esegesi autonoma nella decisione.
richiamato ai fini della questione di legittimità costituzionale proposta, senza accoglimento.
costituisce il rimedio necessario di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi; solo il provvedimento che decide su tale opposizione è ricorribile per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
artt. 3, 24, 36, 111 Cost.
evocati dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma non ritenuti idonei a scalfire il decisum.
art. 6, comma 3-bis, CEDU
richiamato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale, senza incidenza sull'esito.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a impugnare i provvedimenti che incidono sulla liquidazione del compenso spetta al difensore, quale titolare del diritto patrimoniale verso lo Stato, e non al patrocinato, salvo che sia in discussione la revoca del beneficio in sé.
- Il decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari o al difensore ammesso al patrocinio non è immediatamente ricorribile per cassazione: deve essere prima proposto il rimedio dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, e solo il provvedimento conclusivo dell'opposizione ha natura decisoria idonea al ricorso per cassazione.
- Le controversie sulla liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato hanno natura civile, anche se il compenso riguarda attività svolta in un procedimento penale; ne consegue che l'impugnazione va proposta nelle forme del processo civile, con notifica alla controparte e ministero di difensore munito di procura speciale.
- La mancata osservanza del rimedio previsto dall'ordinamento, della legittimazione ad agire e delle forme processuali richieste determina l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, nei casi previsti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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