Cassazione Civile, Ordinanza n. 33850/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un ingegnere iscritto a un albo professionale ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto legittima la sua iscrizione alla Gestione separata INPS e aveva respinto la domanda di ripetizione dei contributi versati dal 1997 in poi. La controversia nasce dal fatto che il professionista risultava iscritto alla propria cassa professionale, ma vi versava soltanto il contributo integrativo e non anche quello soggettivo; la Corte territoriale aveva quindi ritenuto dovuta l'iscrizione alla Gestione separata. Con un unico motivo di ricorso per cassazione il professionista ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 in relazione all'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, sostenendo che il versamento del contributo integrativo alla cassa di categoria avrebbe dovuto escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui i professionisti iscritti ad albi che versano alla cassa di categoria solo un contributo integrativo di natura solidaristica, senza maturare una posizione previdenziale a proprio favore, restano tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS. Secondo la Corte, ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione rileva solo la contribuzione che sia idonea a costituire una correlata prestazione previdenziale; il contributo integrativo non ha tale funzione. La Corte ha inoltre escluso che tra l'art. 2, comma 25, e il comma 26 della L. n. 335/1995 vi sia un riparto di competenze tale da impedire l'operatività della Gestione separata. Ha infine osservato che tale interpretazione è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conseguente conferma della legittimità dell'iscrizione e della mancata restituzione dei contributi.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata resta escluso solo se il soggetto versi contribuzioni idonee a costituire una prestazione previdenziale correlata; il contributo integrativo di natura solidaristica non basta.
art. 2, comma 25, L. n. 335/1995
Non delinea un riparto di competenze tale da impedire l'applicazione della Gestione separata quando la cassa professionale non preveda un contributo previdenzialmente rilevante.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Richiamato dal ricorrente come norma di coordinamento del sistema, ma ritenuto non idoneo a escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata nel caso di solo contributo integrativo.
artt. 35 e 38 Cost.
La lettura che impone l'iscrizione alla Gestione separata in mancanza di contribuzione previdenziale effettiva è stata ritenuta coerente con i principi costituzionali di tutela del lavoro e della previdenza.
sentenza Corte costituzionale n. 104/2022
È richiamata come conferma di conformità a Costituzione dell'orientamento della Cassazione.
Massime di principio
- Nel sistema della Gestione separata, l'esonero dall'iscrizione dipende non dalla mera iscrizione ad una cassa professionale, ma dall'effettivo versamento di contribuzioni che siano suscettibili di generare una prestazione previdenziale in favore dell'iscritto.
- Il contributo integrativo versato alla cassa professionale, avendo funzione solidaristica e non costituendo una posizione previdenziale individuale, non è sufficiente a escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.
- Tra la previdenza di categoria e la Gestione separata opera un rapporto di complementarietà e non di alternatività assoluta; quando la prima non copre la posizione previdenziale del professionista, può operare la seconda.
- L'interpretazione delle norme sulla Gestione separata va letta in chiave universalistica e costituzionalmente orientata, in modo da evitare zone di scopertura contributiva/previdenziale.
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