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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44232/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva assolta "per particolare tenuità del fatto" ai sensi dell'art. 131-bis c.p., ma comunque aveva ritenuto accertata la sua responsabilità per appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e aveva condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del grado a favore della parte civile. Il ricorso in Cassazione denunciava: (i) errori nella valutazione delle prove e mancata applicazione del principio in dubio pro reo; le dichiarazioni testimoniali sarebbero inattendibili e le fotografie prive di datazione; (ii) motivazione contraddittoria e insufficiente, in particolare sulla proprietà dei beni e sull'elemento soggettivo del reato (consenso dell'eventuale avente diritto); (iii) errata ammissione della costituzione di parte civile per rimessione in termini ex art. 175 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: la motivazione della Corte d'appello è risultata carente e contraddittoria, non avendo risposto in modo compiuto ai rilievi difensivi e non avendo valutato adeguatamente l'elemento soggettivo, la proprietà dei beni e le contraddizioni testimoniali (in particolare sulle dichiarazioni del sig. Butti e sui documenti prodotti). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'affermazione della responsabilità penale della ricorrente e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Il terzo motivo relativo alla rimessione in termini della parte offesa è stato invece rigettato: la Cassazione ha condiviso l'orientamento che consente alla persona offesa di ottenere la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. per la costituzione di parte civile. La decisione sulla liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Dispositivo relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello aveva applicato questa causa di non punibilità, ma la sentenza così emessa può essere impugnata perché la pronuncia ha efficacia di giudicato sull'accertamento del fatto e della sua illiceità penale.

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di appropriazione indebita, contestato all'imputata in relazione ai beni asportati dall'appartamento locato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione per violazione di norme relative alla valutazione della prova; invocato dalla difesa per denunciare inosservanza ed erronea applicazione delle norme sull'accertamento (artt. 530 e 533 c.p.p.) e sull'applicazione del principio in dubio pro reo.

  • artt. 530 e 533 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulla valutazione della prova e sulla pronuncia di assoluzione; la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non ha compiutamente valutato elementi che potevano condurre a una pronuncia assolutoria ex art. 530 c.p.p.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sull'assunzione e valutazione delle prove testimoniali; la Corte ha censurato la valutazione acritica delle testimonianze e la mancanza di riscontri oggettivi.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma sulla rimessione in termini; la Cassazione ha aderito all'orientamento che riconosce alla persona offesa la possibilità di ottenere la rimessione in termini per la costituzione di parte civile, ritenendo corretta l'ammissione della Lisi.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione per motivazione contraddittoria o manifestamente illogica; invocato dalla difesa per contestare la insufficiente motivazione sulla proprietà dei beni e sull'elemento soggettivo.

Massime di principio

  • La Corte d'appello deve motivare in modo coerente e completo: se ritiene accertata la responsabilità ma contemporaneamente evidenzia dubbi rilevanti, la motivazione risulta contraddittoria e può portare all'annullamento in Cassazione.
  • In materia probatoria, dichiarazioni testimoniali contraddittorie o non corroborate da riscontri oggettivi richiedono una particolare e specifica valutazione motivata; in difetto la decisione è vulnerabile in Cassazione.
  • La presenza di un presunto consenso dell'avente diritto (scriminante) deve essere esaminata espressamente dalla corte e incide sull'elemento soggettivo del reato; l'assenza di valutazione può giustificare la rinnovazione del giudizio.
  • Fotografie o prove documentali privi di datazione o riscontri possono avere scarso valore probatorio se la corte non ne chiarisce affidabilità e riferibilità temporale.
  • La persona offesa può, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, ottenere la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. per costituirsi parte civile; l'ammissione va valutata tenendo conto della finalità di tutela anticipata dei diritti della futura parte civile.
  • Un provvedimento che applica la causa di non punibilità ex art. 131-bis resta impugnabile dall'imputato perché la pronuncia incide sull'accertamento del fatto e sulla sua iscrizione nel casellario giudiziale.

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