Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09034/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello che aveva affermato la responsabilità per il reato contestato è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per il tentativo di estorsione. L'unico motivo deduceva l'erroneità della motivazione sul punto qualificatorio, sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere ricondotto all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non all'estorsione. La Corte ha però rilevato che il motivo si risolveva nella mera riproposizione delle censure già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione di merito; inoltre ha richiamato il principio per cui integra estorsione, e non esercizio arbitrario, la condotta del terzo incaricato dal creditore ma estraneo al rapporto contrattuale che, con violenza o minaccia, persegua un profitto ingiusto, come il recupero di una somma eccedente quella spettante al mandante in sede concorsuale.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato solo per individuare la fattispecie contestata come tentativo di delitto.

  • art. 629 c.p.

    La Corte ribadisce che ricorre il reato di estorsione quando un soggetto, estraneo al rapporto obbligatorio e incaricato dal creditore, usi violenza o minaccia per ottenere un profitto ingiusto.

  • art. 393 c.p.

    L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è escluso quando l'agente non agisce in accordo con il titolare del diritto e la condotta è finalizzata a un profitto ingiusto tramite violenza o minaccia.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già specificamente disattese dalla sentenza di merito, senza indicare reali vizi della motivazione o specifiche aporie logiche.
  • La qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone un comportamento riconducibile, anche solo in termini funzionali, alla tutela di un diritto del soggetto titolare; se l'agente è un terzo estraneo al rapporto e agisce con violenza o minaccia per conseguire un profitto ingiusto, la fattispecie corretta è l'estorsione.
  • Nel recupero coattivo di crediti, la sproporzione rispetto a quanto effettivamente dovuto o la pretesa di somme eccedenti il credito originario orientano verso l'estorsione, non verso l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
  • Il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata è destinato alla declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.