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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00156/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia non riguarda il merito tributario, ma la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quel provvedimento la Corte aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e l'aveva condannata alle spese in favore della società controricorrente, ma aveva omesso, per mero errore materiale, di dare atto della distrazione delle spese in favore dei difensori della controricorrente, i quali avevano formulato specifica istanza sia nel controricorso sia nella memoria successiva. La società ha quindi chiesto la correzione dell'ordinanza per inserire nel dispositivo la statuizione sulla distrazione. Il ricorso per correzione è stato ritenuto ammissibile e fondato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 14656/2023, aggiungendo, dopo la condanna alle spese, la formula "Spese distratte a favore dei difensori della controricorrente dichiaratisi anticipatari". Non ha pronunciato sulle spese del procedimento di correzione, richiamando il principio per cui in tale procedimento non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali e rilevando anche la mancata costituzione della controparte.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    La procedura di correzione dell'errore materiale può essere utilizzata anche quando sia stata omessa la pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese presentata dal difensore.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

  • artt. 287 e 391-bis c.p.c.

    Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata ritualmente formulata dal difensore, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, anziché richiedere altri rimedi impugnatori.
  • La correzione dell'errore materiale è esperibile anche avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, consentendo un'integrazione del dispositivo coerente con il contenuto già deciso.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non può essere adottata una statuizione autonoma sulle spese del procedimento stesso.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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