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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20030/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione di consegna a favore delle autorità rumene con richiesta di mandato d'arresto europeo per esecuzione di pena (4 anni per peculato), sostenendo che le condizioni detentive in Romania violerebbero l'art. 3 CEDU (trattamenti inumani/degradanti). Denuncia carenze e incertezza delle informazioni fornite dallo Stato emittente (quarantena di 21 giorni, trasferimento ad Aiud in regime chiuso, spazio per detenuto presumibilmente inferiore a 3 mq e documentazione difensiva che attesterebbe l'inidoneità del carcere), e produce rapporti (anche CPT 2021) per dimostrare il persistere delle criticità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti: la normativa (legge n.69/2005 come modificata) circoscrive i motivi di ricorso in cassazione contro provvedimenti di consegna a difetto di giurisdizione o per violazione di legge, escludendo il sindacato sul merito della valutazione fatta dalla Corte di appello. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente svolto l'indagine individualizzata (richiamando la giurisprudenza Barbu), acquisito informazioni dallo Stato emittente e motivatamente escluso il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU (tra l'altro evidenziando l'indicazione di "almeno 3 mq" per detenuto e i miglioramenti del Piano d'azione 2020-2025 della Romania). Le nuove produzioni documentali depositate in cassazione sono state ritenute inammissibili in quanto mirano a rimettere in discussione la valutazione di merito. Il ricorso è quindi respinto per inammissibilità; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (con esclusione di colpa grave nella presentazione del ricorso).

Norme richiamate

  • Legge n. 69 del 2005

    La legge limita i motivi di ricorso in cassazione contro i provvedimenti di consegna al difetto di giurisdizione e alla violazione di legge, escludendo il riesame del merito della valutazione compiuta dalla Corte di appello.

  • D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, art. 18, comma 1, lett. a)

    Modifica che ha ulteriormente precisato i limiti del sindacato in cassazione contro le decisioni sulla consegna (rafforzando l'esclusione del vizio di motivazione come motivo autonomo di ricorso).

  • Art. 606 c.p.p. (lett. a, b, c, e)

    Indica i motivi tassativi di ricorso per cassazione (tra cui violazione di legge e difetto di giurisdizione); la giurisprudenza interpreta la nozione di "violazione di legge" in senso restrittivo, escludendo i vizi logici della motivazione salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.

  • Art. 3 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo)

    Norma sostanziale invocata dal ricorrente per contestare il rischio di trattamenti inumani o degradanti. La Corte però richiede un rischio concreto e individualizzato, non un pericolo astratto o meramente sistemico.

  • Art. 173 disposizioni attuative c.p.p.

    Richiamato in relazione ai limiti dei motivi di ricorso ammessi in cassazione (limiti del devoluto).

  • Art. 585, comma 4, c.p.p.

    Richiamato per l'effetto preclusivo di ulteriori critiche o produzioni che esulino dai limiti del ricorso principale.

  • Art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di mandato d'arresto europeo e consegna, il ricorso in cassazione è limitato a questioni di giurisdizione e violazione di legge; non è lo strumento per rinnovare il sindacato di merito sulla valutazione delle condizioni di detenzione.
  • Per contestare il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU occorre dimostrare un rischio concreto e individualizzato circa il trattamento che concretamente sarà riservato al consegnando; rilievi di carattere sistemico, generici o basati su documentazione non aggiornata hanno minore efficacia.
  • La Corte di appello ha l'obbligo (e il margine) di acquisire informazioni complementari dallo Stato emittente e di motivare la valutazione; la Cassazione non riesamina la tenuta logica di tale valutazione se il motivo di ricorso non è quello di violazione di legge.
  • Documentazione nuova prodotta in cassazione che mira essenzialmente a rimettere in discussione la valutazione di merito è generalmente inammissibile; è preferibile produrre prove recenti e specifiche già nei gradi precedenti e dedurre profili che possano rientrare nelle fattispecie di legge suscettibili di cassazione.
  • Nelle richieste di informazioni allo Stato emittente è utile ottenere dati individualizzati (specifiche sul regime detenitivo previsto per l'interessato, spazi effettivi, condizioni di quarantena, eventuali misure alternative) e, se possibile, garanzie concrete piuttosto che generiche assicurazioni sul miglioramento del sistema carcerario.

Testo integrale

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