Cassazione Penale, Sentenza n. 30673/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revisione ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p. avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 01/03/2022 (patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) relativo a reati tributari. Il ricorrente deduce che la Corte d'Appello ha ecceduto nei poteri di vaglio preliminare, anticipando il giudizio di merito senza attivare la fase contraddittoria prevista dall'art. 636 c.p.p. e senza valutare adeguatamente la documentazione prodotta comprovante il suo ruolo professionale di commercialista e la gestione contabile delle società coinvolte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo il vaglio sommario operato dalla Corte d'Appello, richiamando l'insegnamento giurisprudenziale che impone una delibazione non meramente formale delle "nuove prove": tali prove devono essere adeguatamente specificate e idonee, alla luce del criterio di giudizio del patteggiamento (art. 129 c.p.p.), a dimostrare cause di proscioglimento. La Corte d'Appello aveva correttamente ritenuto che la circostanza di esercitare la professione di commercialista era conoscibile dagli atti e non costituiva prova nuova decisiva; il ricorrente non ha confutato con specificità le argomentazioni dell'ordinanza. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Disciplina il motivo di revisione per sopravvenienza o scoperta di nuove prove; la richiesta deve indicare prove nuove e idonee a modificare la precedente statuizione, e può essere oggetto di un vaglio preliminare di ammissibilità
Consente la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso di revisione; la Corte lo ha applicato ritenendo che le censure del ricorrente fossero generiche e non specifiche
Prevede la fase contraddittoria nell'istruttoria di revisione; la Corte ha ritenuto che non fosse necessaria l'attivazione di detta fase ove, già in sede di esame preliminare, le allegazioni risultino manifestamente inidonee
Norma sul rito del patteggiamento; la revisione di sentenze di patteggiamento richiede che le nuove prove siano valutate secondo il parametro di giudizio applicabile al rito alternativo (art. 129 c.p.p.)
Parametro di giudizio per le sentenze di patteggiamento: le prove nuove per la revisione devono essere tali da dimostrare l'esistenza di cause di proscioglimento secondo il criterio previsto per il patteggiamento
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020 (dep. 2021)
Richiama il principio che anche nella fase rescindente della revisione è richiesta una delibazione sommaria ma non superficiale degli elementi addotti, includendo il controllo preliminare su persuasività, incongruenza e non decisività delle nuove allegazioni
Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018
Stabilisce che le nuove prove per la revisione della sentenza di patteggiamento devono dimostrare, secondo il parametro di valutazione del rito alternativo, l'esistenza di cause di proscioglimento
Massime di principio
- Nelle istanze di revisione di sentenze di patteggiamento, il ricorrente deve indicare con precisione "nuove prove" che non risultavano dagli atti e che sono idonee, secondo il criterio del patteggiamento (art. 129 c.p.p.), a determinare il proscioglimento.
- La Corte territoriale può effettuare un vaglio preliminare sommario ma approfondito sulle prove invocate: non è necessario instaurare il contraddittorio quando le allegazioni appaiono manifestamente inidonee o generiche.
- La semplice produzione di documenti già conoscibili o non adeguatamente contestuali non costituisce di per sé prova nuova idonea alla revisione; occorre dimostrare l'incompatibilità o la rilevanza decisiva di tali elementi rispetto ai fatti accertati.
- Il mancato rispetto della specificità richiesta nella confutazione delle argomentazioni dell'ordinanza di inammissibilità comporta il rischio di dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 634 c.p.p.
- In caso di inammissibilità manifestamente infondata, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende).
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