Cassazione Penale, Ordinanza n. 17354/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con il primo motivo, l'insufficienza dell'impianto probatorio posto a base della dichiarazione di responsabilità nella vicenda fraudolenta. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62, n. 4, e 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente coincidente con le doglianze già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, dunque privo di specificità. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti non presentava evidenti illogicità.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il riconoscimento di una circostanza attenuante; la Corte nega che la censura sia scrutinabile in cassazione nei termini proposti e valorizza la motivazione di merito sul diniego.
Richiamato per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte afferma che il giudice di merito può motivare il diniego facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli allegati dalle parti.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La critica all'apprezzamento probatorio del giudice di merito deve indicare specifiche carenze logiche o giuridiche della motivazione; non è sufficiente una contestazione generica dell'impianto probatorio ritenuto attendibile in appello.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo necessario prendere in considerazione singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti non sono ammissibili in cassazione se si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del merito, in assenza di manifesta illogicità della motivazione.
Come è indicizzato
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