Cassazione Civile, Ordinanza n. 25059/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese tra le parti, valorizzando la peculiarità della questione controversa.
Esito
Favorevole al resistente (impresa aerea)
La controversia
La società di gestione aeroportuale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva respinto il suo appello contro la decisione del Tribunale di Busto Arsizio. In primo grado era stata accolta la domanda proposta dalle amministrazioni straordinarie di due compagnie aeree, diretta a far dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., i pagamenti eseguiti in favore della società di gestione aeroportuale nel c.d. periodo sospetto. Il ricorso era affidato a tre motivi, ma la società ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso notificato alle controparti.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di inefficacia dei pagamenti eseguiti nel periodo sospetto
richiamato come norma che consente la declaratoria di estinzione del giudizio in caso di rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata alle controparti, comporta l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese ove ricorrano ragioni di peculiarità della controversia.
- La domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall. può avere a oggetto l'inefficacia di pagamenti eseguiti nel periodo sospetto, ma tale profilo resta assorbito se il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia.
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