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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18523/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha proposto personalmente reclamo, poi qualificato come ricorso per cassazione, contro un decreto del 24/10/2024 emesso dal giudice di sorveglianza di L'Aquila. La Corte non entra nel merito delle doglianze avverso il provvedimento impugnato, perché rileva un vizio preliminare dell'atto: il ricorso è stato proposto personalmente dalla parte, ma dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 non è più consentito al condannato proporre personalmente ricorso per cassazione. Ne deriva l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di valida sottoscrizione da parte di difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché, essendo successivi al 3 agosto 2017 sia il provvedimento impugnato sia il ricorso, il condannato non poteva proporre personalmente il ricorso per cassazione; l'atto avrebbe dovuto essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale. Conseguentemente, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    La norma è richiamata per affermare che, dopo la modifica legislativa, il condannato non ha facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Costituisce la base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi che escludano la colpa.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha escluso la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione proposti dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'impugnazione non può essere validamente proposta personalmente dall'imputato o dal condannato, ma richiede la sottoscrizione di un difensore abilitato all'iscrizione nell'albo speciale della Cassazione.
  • L'irregolarità della sottoscrizione dell'atto di ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, senza che rilevino l'autenticazione della firma da parte di altro difensore o la sottoscrizione 'per accettazione' del mandato e della delega al deposito, poiché tali elementi non attribuiscono al difensore la titolarità dell'atto.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso per cassazione non è dovuta a causa non colposa, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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