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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10710/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che dichiarava manifestamente infondata e dunque inammissibile la loro istanza di ricusazione del giudice Guidorizzi, deducendo: (1) violazione di legge per la decisione "de plano" senza integrazione del contraddittorio e senza le forme di cui agli artt. 41 e 127 c.p.p.; (2) errata interpretazione dell'art. 37, co. 1, lett. b) c.p.p., sostenendo che il giudice avesse manifestato valutazioni di merito tali da giustificare la ricusazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: la giurisprudenza ammette la dichiarazione "de plano" di manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione senza integrazione del contraddittorio e senza applicare le forme dell'art. 127 c.p.p., percheé l'istante non ha interesse a un diverso inquadramento procesuale (rigetto piuttosto che inammissibilità). Sul merito, ha condiviso la valutazione della corte territoriale che non sussisteva alcuna anticipazione di giudizio o manifestazione indebita di convincimento da parte del dott. Guidorizzi tale da integrare la causa di ricusazione di cui all'art. 37, co.1, lett. b). Perciò i motivi risultano manifestamente infondati. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.p., co. 1, lett. b)

    La norma disciplina i casi di ricusazione per manifesta manifestazione di convincimento del giudice circa la colpevolezza/innocenza dell'imputato. La Corte ha interpretato che occorre un'«anticipazione» del giudizio sul merito non giustificata dal nesso funzionale con l'atto incidentale; valutazioni incidentali non travalicanti non integrano la causa.

  • art. 41 c.p.p., co. 1 e 3

    l'articolo 41, comma primo, c.p.p., prescrive che il collegio provveda "senza ritardo"

    Il comma 1 consente la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza con procedimento camerale "de plano" senza richiamare le forme dell'art. 127; il comma 3 disciplina invece la decisione di merito, con forme più garantiste. La Corte ha ritenuto legittima la procedura "de plano" prevista dal comma 1.

  • art. 127 c.p.p.

    L'art. 127 disciplina la procedura di decisione della ricusazione con audizione delle parti; la Corte ha chiarito che tale procedura non è richiamata quando la richiesta viene dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 41, comma 1.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende per i ricorrenti in caso di ricorso manifestamente infondato. La Corte lo ha applicato per sanzionare l'insussistenza dei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • Quando la richiesta di ricusazione è ritenuta "manifestamente infondata", il collegio può dichiararne l'inammissibilità con procedimento camerale "de plano" senza audizione delle parti; in tale ipotesi non vè violazione automatica dell'art. 127 c.p.p.
  • Non sempre le espressioni del giudice in provvedimenti incidentali giustificano la ricusazione: occorre che le sue affermazioni costituiscano un'anticipazione illegittima del giudizio di merito, priva di nesso funzionale con l'atto incidentale.
  • Se la decisione di inammissibilità viene resa "de plano", il ricorrente ha limitato interesse a impugnare per violazione delle forme procedurali previste dall'art. 127: la Cassazione tende a dichiarare inammissibili ricorsi basati solo su tale censura.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende); pertanto va valutata con cautela la fondatezza della ricusazione prima di proporre gravami.
  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura alternativa e generica dei provvedimenti impugnati: va dimostrato in modo specifico che le affermazioni del giudice eccedono il loro ambito funzionale e anticipano il merito.

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