Sentenza n. 257/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del decreto prefettizio Prot. n. 8540, Fasc. n. 5084/I^ bis, emesso dal Prefetto della Provincia di Reggio Calabria in data 22.1.2025 e del verbale di sequestro amministrativo di armi e munizioni datato 24.1.2025, redatto e notificato al ricorrente dai CC. della Stazione di Roccella Jonica (RC), in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e verbale di sequestro amministrativo di armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e il conseguente verbale di sequestro, deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S. ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza; difetto di istruttoria, poiché l’amministrazione avrebbe valorizzato una querela per minaccia e lesioni presentata dalla madre, nonostante il procedimento penale fosse stato archiviato e il principale testimone avesse escluso un’aggressione da parte del ricorrente; difetto di motivazione, per mancata adeguata esplicitazione delle ragioni dell’inaffidabilità; violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente ha inoltre valorizzato la propria incensuratezza, la pregressa titolarità di autorizzazioni di polizia senza contestazioni e l’assenza di convivenza o rapporti con la madre da lungo tempo. L’amministrazione ha fondato il divieto sulla querela, sulla documentata presenza di lesioni, sulla conflittualità familiare e sulla necessità di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi, pur in assenza di una condanna penale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia. Il porto d’armi e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti e presuppongono una completa affidabilità dell’interessato; l’autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio prognostico anche su fatti privi di rilievo penale, su situazioni di conflittualità familiare e su elementi indiziari, senza necessità di dimostrare un precedente abuso delle armi o una pericolosità sociale accertata. L’archiviazione penale non impediva la valutazione amministrativa, poiché era motivata dall’insufficienza degli elementi probatori per sostenere l’accusa e non dall’accertata insussistenza del fatto o dall’estraneità assoluta del ricorrente. Nel caso concreto risultavano documentate lesioni della madre, una discussione accesa presso il locale del ricorrente e una conflittualità familiare confermata anche da una querela presentata dal ricorrente contro la madre. Tali elementi rendevano non irrazionale la scelta prefettizia, avente natura preventiva e cautelare. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza, dovendo verificare soltanto l’assenza di travisamento, manifesta irrazionalità o errore evidente. È stata respinta anche la censura partecipativa: il divieto di detenzione di armi, in quanto misura cautelare, non impone necessariamente la comunicazione di avvio del procedimento; inoltre il ricorrente aveva dedotto solo una violazione formale, senza indicare elementi idonei a dimostrare che il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Spese processuali compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
La norma consente l’adozione del divieto di detenzione di armi sulla base di una valutazione preventiva e discrezionale dell’affidabilità del soggetto e del rischio di abuso.
L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento rende comprensibili gli elementi fattuali e prognostici posti a fondamento del divieto; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta congrua.
La comunicazione di avvio del procedimento può non essere necessaria per l’adozione di un divieto di detenzione di armi avente natura cautelare.
La censura relativa alla mancata partecipazione non conduce all’annullamento quando il ricorrente deduca soltanto la violazione formale e non rappresenti elementi concreti dai quali desumere la possibile adozione di un provvedimento diverso.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura preventiva e cautelare e può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica dell’affidabilità del detentore, senza che sia necessario un precedente abuso delle armi, una condanna penale o un accertamento di pericolosità sociale.
- Ai fini del giudizio di affidabilità nella detenzione di armi, l’autorità di pubblica sicurezza può valorizzare anche fatti privi di rilievo penale, elementi indiziari e situazioni oggettive di conflittualità familiare, purché la valutazione sia congruamente motivata e non manifestamente irrazionale.
- L’archiviazione di un procedimento penale non preclude l’adozione del divieto amministrativo di detenzione di armi quando l’archiviazione sia dipesa dall’insufficienza della prova per sostenere l’accusa e permangano elementi fattuali idonei a fondare un giudizio prudenziale di inaffidabilità.
- Il giudice amministrativo, rispetto alle valutazioni discrezionali dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi, non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, ma deve limitarsi a verificare l’assenza di travisamento dei fatti, errore evidente o manifesta irrazionalità.
- La natura cautelare del divieto di detenzione di armi può giustificare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; in ogni caso, la mera violazione formale delle garanzie partecipative non è sufficiente se il ricorrente non indica elementi concreti dai quali desumere che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
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