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Sentenza

Sentenza n. 257/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento del decreto prefettizio Prot. n. 8540, Fasc. n. 5084/I^ bis, emesso dal Prefetto della Provincia di Reggio Calabria in data 22.1.2025 e del verbale di sequestro amministrativo di armi e munizioni datato 24.1.2025, redatto e notificato al ricorrente dai CC. della Stazione di Roccella Jonica (RC), in pari data.

Giustizia amministrativa202500193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e verbale di sequestro amministrativo di armi e munizioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e il conseguente verbale di sequestro, deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S. ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza; difetto di istruttoria, poiché l’amministrazione avrebbe valorizzato una querela per minaccia e lesioni presentata dalla madre, nonostante il procedimento penale fosse stato archiviato e il principale testimone avesse escluso un’aggressione da parte del ricorrente; difetto di motivazione, per mancata adeguata esplicitazione delle ragioni dell’inaffidabilità; violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente ha inoltre valorizzato la propria incensuratezza, la pregressa titolarità di autorizzazioni di polizia senza contestazioni e l’assenza di convivenza o rapporti con la madre da lungo tempo. L’amministrazione ha fondato il divieto sulla querela, sulla documentata presenza di lesioni, sulla conflittualità familiare e sulla necessità di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi, pur in assenza di una condanna penale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia. Il porto d’armi e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti e presuppongono una completa affidabilità dell’interessato; l’autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio prognostico anche su fatti privi di rilievo penale, su situazioni di conflittualità familiare e su elementi indiziari, senza necessità di dimostrare un precedente abuso delle armi o una pericolosità sociale accertata. L’archiviazione penale non impediva la valutazione amministrativa, poiché era motivata dall’insufficienza degli elementi probatori per sostenere l’accusa e non dall’accertata insussistenza del fatto o dall’estraneità assoluta del ricorrente. Nel caso concreto risultavano documentate lesioni della madre, una discussione accesa presso il locale del ricorrente e una conflittualità familiare confermata anche da una querela presentata dal ricorrente contro la madre. Tali elementi rendevano non irrazionale la scelta prefettizia, avente natura preventiva e cautelare. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza, dovendo verificare soltanto l’assenza di travisamento, manifesta irrazionalità o errore evidente. È stata respinta anche la censura partecipativa: il divieto di detenzione di armi, in quanto misura cautelare, non impone necessariamente la comunicazione di avvio del procedimento; inoltre il ricorrente aveva dedotto solo una violazione formale, senza indicare elementi idonei a dimostrare che il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Spese processuali compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.

    La norma consente l’adozione del divieto di detenzione di armi sulla base di una valutazione preventiva e discrezionale dell’affidabilità del soggetto e del rischio di abuso.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento rende comprensibili gli elementi fattuali e prognostici posti a fondamento del divieto; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta congrua.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento può non essere necessaria per l’adozione di un divieto di detenzione di armi avente natura cautelare.

  • art. 8 l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata partecipazione non conduce all’annullamento quando il ricorrente deduca soltanto la violazione formale e non rappresenti elementi concreti dai quali desumere la possibile adozione di un provvedimento diverso.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura preventiva e cautelare e può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica dell’affidabilità del detentore, senza che sia necessario un precedente abuso delle armi, una condanna penale o un accertamento di pericolosità sociale.
  • Ai fini del giudizio di affidabilità nella detenzione di armi, l’autorità di pubblica sicurezza può valorizzare anche fatti privi di rilievo penale, elementi indiziari e situazioni oggettive di conflittualità familiare, purché la valutazione sia congruamente motivata e non manifestamente irrazionale.
  • L’archiviazione di un procedimento penale non preclude l’adozione del divieto amministrativo di detenzione di armi quando l’archiviazione sia dipesa dall’insufficienza della prova per sostenere l’accusa e permangano elementi fattuali idonei a fondare un giudizio prudenziale di inaffidabilità.
  • Il giudice amministrativo, rispetto alle valutazioni discrezionali dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi, non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, ma deve limitarsi a verificare l’assenza di travisamento dei fatti, errore evidente o manifesta irrazionalità.
  • La natura cautelare del divieto di detenzione di armi può giustificare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; in ogni caso, la mera violazione formale delle garanzie partecipative non è sufficiente se il ricorrente non indica elementi concreti dai quali desumere che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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