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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13611/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto precluse le doglianze non devolute in appello per interruzione della catena devolutiva e ha escluso la possibilità di una nuova valutazione del merito e della pena in sede di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato condannato per ricettazione di un'autovettura rubata, con contestazione anche della recidiva e del trattamento sanzionatorio. Nel giudizio di merito l'imputato aveva sostenuto, in sostanza, che il fatto dovesse essere riqualificato come furto e non come ricettazione; in cassazione deduceva: 1) l'erronea riconducibilità della condotta al riciclaggio/ricettazione, sia quanto alla ricezione materiale del bene sia quanto all'elemento soggettivo; 2) la questione della recidiva; 3) il vizio di motivazione per l'omessa concessione dell'attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p.; 4) la censura sulla pena, ritenuta sproporzionata. La Corte osserva che i primi, il secondo e il quarto motivo sono inammissibili perché non devoluti con l'appello, mentre il terzo è inammissibile perché ripropone in cassazione doglianze già esaminate e disattese dal giudice di appello, traducendosi in una richiesta di nuova valutazione del merito non consentita. Quanto alla pena, la Corte ritiene legittimo il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva e afferma che non vi è spazio per un sindacato di legittimità sulla congruità della sanzione in assenza di manifesta illogicità o arbitrarietà.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    L'attenuante prevista dal quarto comma è stata oggetto di censura, ma la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché reiterativo di doglianze già proposte in appello e disattese con motivazione immune da vizi logici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che investono statuizioni di primo grado non specificamente devolute con l'appello, perché su tali punti la sentenza di primo grado si consolida e si verifica l'interruzione della catena devolutiva.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre in forma solo riformulata censure già dedotte e respinte in appello, quando la motivazione della sentenza impugnata sia priva di vizi logici e argomentativi.
  • È preclusa alla Corte di cassazione una nuova valutazione del fatto e delle risultanze probatorie, compresa la diversa qualificazione della condotta, quando il ricorrente chieda soltanto una lettura alternativa del merito.
  • La congruità del trattamento sanzionatorio non è censurabile in cassazione se la pena è stata determinata mediante corretta valutazione e bilanciamento delle circostanze e non risulti frutto di arbitrarietà o illogicità manifesta.
  • La valutazione sulla recidiva e sul bilanciamento con le attenuanti, ove adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità nei limiti di una mera critica alla misura della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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