Cassazione Penale, Ordinanza n. 04654/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il procedimento con applicazione della pena concordata ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. e ha poi proposto ricorso per cassazione lamentando, tramite difensore, un difetto di motivazione sulla pena e sul mancato riconoscimento della continuazione. La Corte rileva però che tali censure non rientrano tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita il ricorso ai soli profili attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze proposte riguardassero vizi motivazionali non deducibili avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, definito mediante accordo tra imputato e pubblico ministero
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"
circoscrive in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo censure sulla motivazione della decisione
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti
indica complessivamente la disciplina del patteggiamento applicata nel caso concreto
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativamente indicati dalla legge; ogni censura estranea a tali profili è inammissibile.
- Non è deducibile con ricorso per cassazione il vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento in relazione alla pena o ad altri profili non compresi nell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Nel patteggiamento il controllo di legittimità è limitato alla volontà dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e sentenza, alla corretta qualificazione giuridica del fatto e alla legalità della pena e delle misure di sicurezza.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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