Cassazione Penale, Sentenza n. 41728/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 07/12/2023 limitatamente alla statuizione di compensazione integrale delle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla decisione di compensare le spese nonostante la domanda di indennizzo fosse stata accolta con una somma inferiore a quella richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha confermato che la Corte di appello poteva liquidare l'indennizzo in favore del ricorrente (la Corte di appello aveva elevato l'indennizzo da € 2.829,84 a € 10.000 per l'ingiusta detenzione dal 12/05/2011 al 24/05/2011) ma ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla compensazione delle spese di lite. La Cassazione ha liquidato in favore del ricorrente le spese di lite nella misura complessiva di € 9.106 oltre spese generali al 15% e accessori di legge, motivando che la diminuzione dell'indennizzo rispetto alla somma domandata non costituisce accoglimento parziale tale da giustificare la soccombenza reciproca e la compensazione delle spese, anche perché il ricorrente aveva formulato una domanda subordinata che copriva la somma liquidata.
Norme richiamate
art. 620 lett. I) codice di procedura penale (consente la liquidazione delle spese delle varie fasi del processo)
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 620 lett. I) c.p.p. per la liquidazione delle spese delle diverse fasi processuali (due gradi di merito e due di legittimità), calcolandole con i parametri forensi vigenti negli anni rilevanti e nella misura minima per la non particolare complessità del procedimento.
Sez. 4, n. 847 del 28/09/2021 (Ozdogan) Rv. 282597-01
ordinanza Sez. 4 n. 847 del 28/09/2021
Richiamata come principio consolidato: nella procedura di riparazione per ingiusta detenzione, la liquidazione dell'indennizzo inferiore a quanto richiesto non configura un 'accoglimento parziale' della domanda tale da determinare soccombenza reciproca e legittimare la compensazione integrale delle spese.
Sez. 6-2 n. 16326 del 2020
ordinanza Sez. 6-2 n. 16326 del 2020
Citata come orientamento analogo in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo: la valutazione discrezionale del danno non implica automaticamente soccombenza reciproca quando la somma liquidata è inferiore a quella chiesta.
Massime di principio
- La riduzione dell'importo liquidato rispetto alla somma richiesta in una domanda di indennizzo per ingiusta detenzione non costituisce di per sé 'accoglimento parziale' della domanda e non giustifica automaticamente la compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
- È opportuno formulare, oltre alla richiesta principale, una domanda subordinata che copra eventuali somme inferiori: ciò tutela la parte qualora il giudice ritenga equo liquidare un importo minore.
- La liquidazione delle spese deve tener conto delle diverse fasi processuali e dei parametri forensi vigenti negli anni pertinenti; in assenza di particolare complessità, può essere disposta nella misura minima.
- Nei procedimenti di riparazione il giudice esercita un potere discrezionale di liquidazione dell'indennizzo: tale discrezionalità non si traduce automaticamente in soccombenza reciproca con conseguente compensazione delle spese.
- In caso di controversie sulla compensazione delle spese, è possibile impugnare l'ordinanza innanzi alla Corte di Cassazione che può annullare la statuizione sulle spese e procedere alla loro liquidazione secondo i criteri richiamati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41709/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41713/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41714/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41715/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41716/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41717/2024 del 13/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →