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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41728/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 07/12/2023 limitatamente alla statuizione di compensazione integrale delle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla decisione di compensare le spese nonostante la domanda di indennizzo fosse stata accolta con una somma inferiore a quella richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha confermato che la Corte di appello poteva liquidare l'indennizzo in favore del ricorrente (la Corte di appello aveva elevato l'indennizzo da € 2.829,84 a € 10.000 per l'ingiusta detenzione dal 12/05/2011 al 24/05/2011) ma ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla compensazione delle spese di lite. La Cassazione ha liquidato in favore del ricorrente le spese di lite nella misura complessiva di € 9.106 oltre spese generali al 15% e accessori di legge, motivando che la diminuzione dell'indennizzo rispetto alla somma domandata non costituisce accoglimento parziale tale da giustificare la soccombenza reciproca e la compensazione delle spese, anche perché il ricorrente aveva formulato una domanda subordinata che copriva la somma liquidata.

Norme richiamate

  • art. 620 lett. I) c.p.p.

    art. 620 lett. I) codice di procedura penale (consente la liquidazione delle spese delle varie fasi del processo)

    La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 620 lett. I) c.p.p. per la liquidazione delle spese delle diverse fasi processuali (due gradi di merito e due di legittimità), calcolandole con i parametri forensi vigenti negli anni rilevanti e nella misura minima per la non particolare complessità del procedimento.

  • Sez. 4, n. 847 del 28/09/2021 (Ozdogan) Rv. 282597-01

    ordinanza Sez. 4 n. 847 del 28/09/2021

    Richiamata come principio consolidato: nella procedura di riparazione per ingiusta detenzione, la liquidazione dell'indennizzo inferiore a quanto richiesto non configura un 'accoglimento parziale' della domanda tale da determinare soccombenza reciproca e legittimare la compensazione integrale delle spese.

  • Sez. 6-2 n. 16326 del 2020

    ordinanza Sez. 6-2 n. 16326 del 2020

    Citata come orientamento analogo in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo: la valutazione discrezionale del danno non implica automaticamente soccombenza reciproca quando la somma liquidata è inferiore a quella chiesta.

Massime di principio

  • La riduzione dell'importo liquidato rispetto alla somma richiesta in una domanda di indennizzo per ingiusta detenzione non costituisce di per sé 'accoglimento parziale' della domanda e non giustifica automaticamente la compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
  • È opportuno formulare, oltre alla richiesta principale, una domanda subordinata che copra eventuali somme inferiori: ciò tutela la parte qualora il giudice ritenga equo liquidare un importo minore.
  • La liquidazione delle spese deve tener conto delle diverse fasi processuali e dei parametri forensi vigenti negli anni pertinenti; in assenza di particolare complessità, può essere disposta nella misura minima.
  • Nei procedimenti di riparazione il giudice esercita un potere discrezionale di liquidazione dell'indennizzo: tale discrezionalità non si traduce automaticamente in soccombenza reciproca con conseguente compensazione delle spese.
  • In caso di controversie sulla compensazione delle spese, è possibile impugnare l'ordinanza innanzi alla Corte di Cassazione che può annullare la statuizione sulle spese e procedere alla loro liquidazione secondo i criteri richiamati.

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