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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12341/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 18/06/2024. Dal testo emerge che i motivi riguardavano, da un lato, la dedotta indeterminatezza del capo di imputazione, sostenendosi che la contestazione non consentisse un pieno esercizio del diritto di difesa; dall'altro, la censura sulla contestazione dell'occultamento, lamentando in sostanza che la condotta non sarebbe stata adeguatamente provata o che i dati acquisiti e i documenti prodotti in dibattimento dovessero essere letti diversamente. La Corte rileva però che la doglianza sulla genericità dell'imputazione non si confronta con la sentenza, che aveva chiarito la riferibilità dei dati all'anno d'imposta 2016, e che la censura sull'occultamento si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla indeterminatezza del capo di imputazione fosse infondata perché la contestazione, letta anche alla luce degli atti, risultava sufficientemente chiara e precisa; inoltre, ha reputato inammissibile la censura sull'occultamento perché diretta a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e delle giustificazioni dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 6 c.p.p.

    La richiesta di discussione orale non può operare nel presente procedimento in Settima sezione; il testo richiama il regime processuale dell'udienza camerale senza svilupparne ulteriormente il contenuto.

  • art. 591 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente, ma il ragionamento della Corte richiama il principio di valutazione del materiale probatorio e l'inammissibilità di una rivalutazione del merito in cassazione.

Massime di principio

  • In tema di citazione a giudizio, il fatto può ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando gli elementi strutturali e sostanziali della contestazione sono descritti in modo da consentire all'imputato un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa, anche alla luce degli atti del fascicolo processuale.
  • La deduzione di indeterminatezza del capo di imputazione non è fondata se il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, soprattutto quando quest'ultima abbia chiarito i dati fattuali rilevanti e la loro collocazione temporale.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove e delle giustificazioni dell'imputato.
  • Quando la sentenza di merito sviluppa in modo puntuale la condotta contestata, la critica che si limiti a prospettare una diversa lettura degli elementi acquisiti non integra un motivo scrutinabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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