Cassazione Civile, Sentenza n. 8781/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un atto di contestazione di sanzioni per mancato pagamento dell'imposta erariale di consumo e dell'addizionale enti locali relativo al periodo d'imposta 2014, fondato su un accertamento di prelievo irregolare di energia elettrica pari a 233.977 kWh nel periodo 16/05/2010-22/04/2013. Il ricorrente ha dedotto la pendenza di un giudizio ordinario contro il fornitore di energia sulla determinazione della quantità di energia prelevata e ha invocato la sospensione necessaria del processo tributario per pregiudizialità logica (art. 295 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi in cui si invocava la sospensione necessaria del processo tributario in attesa della definizione del giudizio ordinario sul quantum dell'energia prelevata. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il processo tributario non si sospende per questioni devolute ad altre giurisdizioni, salvo i casi tassativi dell'art. 39 d.lgs. n. 546/1992 (querela di falso o questioni sullo stato o sulla capacità delle persone diverse dalla capacità di stare in giudizio) e, nel rapporto tra giudizi tributari, l'art. 295 c.p.c. Inoltre la Corte ha precisato che la pregiudizialità logica non impone la sospensione: il giudice tributario può decidere incidentalmente anche su questioni devolute ad altre giurisdizioni e può disapplicare atti amministrativi eventualmente illegittimi a monte, salvo che essi siano annullati con efficacia di giudicato erga omnes. Sono state condannate le spese al ricorrente e disposto il pagamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Regola la 'pregiudizialità interna' tra processi: secondo la Corte non è applicabile per imporre la sospensione del processo tributario rispetto a un giudizio ordinario sulla determinazione della quantità di energia; la pregiudizialità dedotta non rientra nei casi disciplinati dall'art. 295.
art. 39 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
Regola i rapporti tra processo tributario e processi non tributari (pregiudizialità esterna) e, al comma 1-bis, tra diversi giudizi nella giurisdizione tributaria (pregiudizialità interna). La sospensione necessaria è prevista solo nei casi tassativi (querela di falso o questioni sullo stato/capacità delle persone diverse dalla capacità di stare in giudizio).
Norma invocata come ragione di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto i motivi infondati alla luce della normativa e della giurisprudenza consolidata.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30/05/2002, n. 115
Previsione sulla maggiorazione del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di determinate condizioni processuali: la Corte ha disposto l'applicazione del presupposto per l'ulteriore versamento pari al contributo previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Il processo tributario in linea di principio non si sospende per la pendenza di giudizi davanti ad altre giurisdizioni salvo i casi tassativi di cui all'art. 39 d.lgs. n. 546/1992 (querela di falso o questioni sullo stato o sulla capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio).
- La 'pregiudizialità logica' non implica automaticamente la sospensione: il giudice tributario può conoscere e decidere incidentalmente questioni anche se devolute ad altra giurisdizione, purché non ricorra una delle ipotesi di sospensione necessaria previste dalla legge.
- Se la questione riguarda l'impugnazione di un atto amministrativo 'a monte', il giudice tributario può disapplicare l'atto amministrativo illegittimo senza attendere l'annullamento con efficacia erga omnes da parte del giudice amministrativo; la sospensione si giustifica solo in casi eccezionali volti a evitare conflitti di giudicato.
- Quando la controversia riguarda valutazioni di fatto tecniche (es. quantità di consumo accertata dal fornitore), la pendenza di un giudizio ordinario su tali aspetti non obbliga il giudice tributario a sospendere il processo: è possibile decidere sul tributo anche avendo riguardo agli elementi probatori disponibili.
- In situazioni simili è utile valutare: a) se rientra in uno dei casi tassativi di sospensione prevista dalla legge; b) se l'atto impugnato è atto amministrativo 'a monte' e se il suo annullamento è necessario per il giudizio tributario; c) la possibilità per il giudice tributario di decidere incidentalmente o di disapplicare l'atto amministrativo.
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