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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8558/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione con unico motivo relativo alla violazione della normativa sulla prescrizione dell'azione disciplinare (art. 56 legge n. 247/2012). Il ricorrente deduce che la condotta disciplinare risaliva al 23/12/2012 e invoca l'applicazione del regime più favorevole introdotto dalla legge n.247/2012 (prescrizione in 6 anni maggiorabile di un quarto), sostenendo che il termine massimo di prescrizione si era già realizzato.

La decisione

La Corte (Sezioni Unite) ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio per cui la legge applicabile in materia di prescrizione si determina in base alla commissione del fatto (o alla cessazione della sua permanenza per illeciti omissivi/permanenti). Ha ritenuto che la condotta contestata (omessa iscrizione a ruolo dell'opposizione a precetto) fosse stata accertata l'8 novembre 2013 e che, alla data della decisione del Consiglio Nazionale Forense, fosse decorso il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi). Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha dichiarato estinto per prescrizione l'illecito disciplinare contestato all'avv. Russo; le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • legge n. 247/2012 (art. 56)

    "l'azione disciplinare si prescrive nel termine di 6 anni, termine che in nessun caso può essere prolungato oltre un quarto"

    La disposizione fissa il termine ordinario di prescrizione di 6 anni, aumentabile di un quarto (7 anni e 6 mesi). Le Sezioni Unite ricordano che la disciplina della prescrizione è normativa di diritto pubblico e si applica in base alla data di commissione del fatto; la norma è applicabile ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.

  • r.d. n. 1578/1933 (art. 51)

    menzionata nella sentenza come regime previgente

    Regime previgente che fissava un termine di prescrizione quinquennale; richiamato per confronto storico rispetto alla riforma del 2012.

  • Codice Deontologico Forense (art. 26)

    "Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita"

    Norma richiamata quale fattispecie disciplinare applicabile ratione temporis alla condotta contestata (omessa iscrizione a ruolo).

  • Codice Deontologico Forense (art. 33, n.1; art. 29, n.3 - riferimenti previgenti)

    menzionati come testi previgenti (art. 42 e art. 15 previgenti)

    Capo di incolpazione originario richiamava anche altre violazioni deontologiche; la sentenza di merito aveva prosciolto o assolto in parte i capi contestati.

  • codice di procedura civile (art. 615)

    citato in relazione all'opposizione all'esecuzione

    Riferimento alla norma processuale che disciplina l'opposizione all'esecuzione, la cui mancata iscrizione a ruolo costituisce l'omissione contestata.

  • codice civile (art. 2945)

    menzionato nella sentenza

    Norma che disciplina gli effetti dell'interruzione della prescrizione; richiamata nel quadro argomentativo sul computo e sull'interruzione dei termini prescrizionali.

  • Nuovo Codice Deontologico Forense (art. 63)

    menzionato in relazione alla sanzione edittale della censura

    Il Consiglio Nazionale aveva ritenuto applicabile la censura prevista dall'art. 63 del nuovo codice a titolo di rideterminazione della sanzione; la Cassazione ha poi dichiarato estinto l'illecito per prescrizione.

Massime di principio

  • La normativa sulla prescrizione dell'azione disciplinare si applica in base alla data di commissione del fatto (per illeciti istantanei) o alla cessazione della condotta (per illeciti omissivi o permanenti); non rileva la data di contestazione o di esercizio dell'azione disciplinare.
  • Per gli illeciti omissivi (come l'omessa iscrizione a ruolo) il dies a quo va individuato nella cessazione dell'omissione o nel momento in cui il termine per adempiere è scaduto/il fatto è stato accertato.
  • Il regime normativo favorevole introdotto da una successiva legge sulla prescrizione è applicabile solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della norma; per fatti precedenti si applica il regime previgente.
  • L'eccezione di prescrizione può essere sollevata per la prima volta in Cassazione nel giudizio disciplinare, purché la sua valutazione non imponga accertamenti di fatto preclusi alla legittimità.
  • Se risulta decaduto il termine massimo di prescrizione, l'illecito disciplinare si estingue e la decisione disciplinare deve essere cassata senza rinvio; le spese possono essere compensate nelle particolari vicende del giudizio.
  • Atti istruttori informali anteriori alla notifica del capo di incolpazione non costituiscono di per sé l'inizio del procedimento e, in generale, non fanno decorre un regime prescrizionale diverso da quello fissato dalla legge applicabile al fatto.

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