Cassazione Civile, Sentenza n. 8557/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sulla possibilità per il titolare di un'ipoteca costituita dalla fallita a garanzia di un debito di terzi di avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo (capo V, titolo II legge fallimentare) per far valere il proprio diritto reale e, se del caso, il credito garantito, oppure se tale accertamento debba essere rimesso alla fase successiva di liquidazione e riparto del ricavato degli immobili gravati dall'ipoteca. Il Tribunale di Terni aveva ammesso la banca al passivo in via ipotecaria e limitata al ricavato della vendita; la curatela ha impugnato sostenendo che tale ammissione era erronea perché il creditore ipotecario per debito altrui non è creditore del fallito e non può insinuarsi al passivo.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte hanno ritenuto che i titolari di ipoteca o pegno su beni compresi nel fallimento costituiti a garanzia di debiti vantati verso soggetti diversi dal fallito non possono avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, essendo estranei alla massa passiva. Questi soggetti possono tuttavia richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni gravati dalla garanzia e devono essere informati della vendita (art. 107, comma 3 l. fall.). L'accertamento della validità, opponibilità e non revocabilità della garanzia e, in quanto necessario, dell'esistenza e dell'entità del credito garantito deve svolgersi nella fase di riparto: il curatore deve effettuare le verifiche nel progetto di riparto e i titolari di nuda prelazione possono impugnare il piano mediante reclamo ai sensi dell'art. 110, comma 3 (rimedi di cui all'art. 36 l. fall.). Tale accertamento ha efficacia endoconcorsuale e non è opponibile al debitore garantito rimasto estraneo alla procedura. La Corte ha quindi cassato senza rinvio il decreto impugnato perché la domanda di insinuazione riferita al diritto reale di garanzia non era proponibile. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 51 legge fallimentare (r.d. n. 267/1942)
Divieto di azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nel fallimento dal giorno della dichiarazione di fallimento; principio che giustifica la necessità di regolare le pretese sui beni attraverso la procedura concorsuale.
art. 52, comma 2 legge fallimentare
ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni della legge
La Corte interpreta il richiamo ai 'diritti reali' come riferito essenzialmente alle domande di restituzione/rivendicazione incluse dall'art. 93; non implica che il titolare di nuda prelazione possa insinuarsi al passivo per il credito verso terzi.
Disciplina la domanda di ammissione al passivo che riguarda crediti e le domande di restituzione o rivendicazione di beni; la Corte la considera non applicabile ai merely holders di garanzie reali per debiti di terzi.
Prevede l'elenco dei titolari di diritti reali e personali sui beni del fallito e l'obbligo di dar notizia della possibilità di partecipare al concorso; rilevante per l'obbligo di informazione verso i titolari di garanzie.
art. 107, comma 3 legge fallimentare
Stabilisce l'obbligo di comunicare la vendita agli eventuali creditori ipotecari o muniti di privilegio; la Corte lo interpreta come lo strumento per mettere i titolari di nuda prelazione in condizione di partecipare al riparto.
Regolava in passato l'avviso di vendita agli iscritti; la modifica normativa e l'art. 107, comma 3 svolgono oggi la funzione di informazione ai titolari di prelazione.
art. 110, comma 3 e art. 36 legge fallimentare
Il progetto di riparto è impugnabile mediante reclamo per violazione di legge; la Corte indica questo rimedio come la via per la verifica giurisdizionale della pretesa del titolare di nuda prelazione.
Norma civile che consente al terzo datore di ipoteca di opporre determinate eccezioni; la Corte la richiama per affermare che questioni già decise in giudizi tra creditore e debitore non impediscono contestazioni in sede concorsuale.
Prevede la rivalsa del titolare di ipoteca nei confronti del debitore garantito; la Corte precisa che l'accertamento in sede concorsuale non è opponibile al debitore rimasto estraneo, salvo la rivalsa.
art. 201 e art. 204 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019)
Il codice della crisi disciplina espressamente la 'partecipazione al riparto' per i creditori di terzi titolari di ipoteca; tuttavia la Corte ha ritenuto che tale disciplina non sia applicabile retroattivamente alle procedure pendenti, e che non possa essere usata per reinterpretare ex post la legge fallimentare vigente ratione temporis.
Norme sull'esecuzione individuale e sull'intervento dei titolari di diritti di prelazione; la Corte richiama la loro funzione analoga nell'ambito della procedura concorsuale rispetto alla partecipazione al riparto.
Massime di principio
- Il titolare di ipoteca o pegno su beni del fallito costituita a garanzia di debiti di terzi non è 'creditore del fallito' e quindi non può insinuarsi allo stato passivo ai sensi del capo V della legge fallimentare.
- Tale titolare deve far valere la propria pretesa nella fase di liquidazione e riparto: deve essere informato della vendita (art. 107, comma 3) e può richiedere di partecipare alla distribuzione del ricavato.
- Il curatore ha l'onere di verificare, in sede di predisposizione del progetto di riparto, la validità, l'attualità e l'opponibilità della garanzia e, se necessario, l'esistenza e l'ammontare del credito garantito.
- Contro il progetto di riparto che escluda o riconosca (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione è esperibile il reclamo a norma dell'art. 110, comma 3 (rimando all'art. 36), con controllo giurisdizionale della pretesa nella fase distributiva.
- L'accertamento compiuto in sede concorsuale ha efficacia endoconcorsuale e non è opponibile al debitore garantito rimasto estraneo al fallimento; la possibilità di rivalsa verso il debitore resta disciplinata dal codice civile.
- Il successore a titolo particolare (cessionario) nel diritto controverso non può intervenire nel giudizio di legittimità come parte atipica; in Cassazione il suo intervento può risultare inammissibile.
- Le novità del codice della crisi che regolano la partecipazione al riparto non si applicano retroattivamente alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore, ma possono rappresentare un criterio interpretativo solo se sussiste continuità normativa.
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