Cassazione Civile, Sentenza n. 8796/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Recupero, tramite ingiunzione n. 56578 del 27/12/2011, di maggiori dazi, IVA e accisa in relazione al coinvolgimento di Senzacqua nel contrabbando di 78.420,56 kg di tabacchi lavorati esteri nel periodo 1998 - febbraio 2000. Il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento in primo grado (CTP di Ancona) con esclusione della sua qualità di coobbligato e compensazione delle spese; la CTR delle Marche ha rigettato sia l'appello del contribuente (sulla compensazione delle spese) sia l'appello incidentale dell'Agenzia, ritenendo che non fosse provata la partecipazione del Senzacqua al sodalizio dedito alla frode, sulla base di valutazioni anche in relazione a pronunce penali relative a un periodo diverso (1.3.2000 - maggio 2001). L'Agenzia ha impugnato in Cassazione denunciando motivazione apparente e errata valutazione dell'efficacia delle decisioni penali di improcedibilità per prescrizione; il resistente ha proposto ricorso incidentale su questioni di compensazione spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (motivazione apparente), ritenendo che la CTR non abbia adeguatamente illustrato l'iter logico-giuridico e le prove valutate, in particolare non avendo motivato come le pronunce penali relative a un periodo diverso incidessero sui fatti contestati (1998 - febbraio 2000). Per tale vizio la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria regionale delle Marche in diversa composizione anche per la determinazione delle spese; sono stati assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale del resistente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Fondamento del rimedio per vizio di motivazione apparente: consente impugnazione per violazione di norme processuali che impongono la motivazione e per motivazione carente o apparente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Usato nel ricorso incidentale relativo a violazione e falsa applicazione di norme sul rito e sulle spese (specificità dei motivi).
d.lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
Obbligo di motivazione nel processo tributario: la CTR deve esporre fatti, prove e ragionamento per consentire il controllo della decisione; l'omissione o motivazione apparente integra vizio insanabile.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Norma del processo civile che impone la motivazione delle decisioni; richiamata come parametro costituzionale ai fini della sufficienza motivazionale.
art. 111 Cost.
Principio costituzionale del diritto a una motivazione sufficiente delle decisioni giurisdizionali; riferimento al 'minimo costituzionale' della motivazione.
artt. 531 e 654 c.p.p.
art. 531 c.p.p.; art. 654 c.p.p.
Norme del codice di procedura penale relative rispettivamente alla estinzione e all'efficacia delle pronunce penali; oggetto di contestazione per la portata preclusiva delle sentenze penali di improcedibilità rispetto ai giudizi civili/tributari.
artt. 115 e 116 c.p.c.
art. 115 c.p.c.; art. 116 c.p.c.
Norme sul valore probatorio degli atti e sulla valutazione della prova nel processo civile; richiamate a motivo dell'errata o insufficiente valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
d.lgs. n. 546/1992, art. 15, commi 1 e 2
art. 15, commi 1 e 2, D.Lgs. 546/1992
Norme sul regolamento delle spese nel processo tributario: citate nel ricorso incidentale relativo alla compensazione delle spese di lite.
artt. 91 e 92 c.p.c.
art. 91 c.p.c.; art. 92 c.p.c.
Norme sul regolamento delle spese di lite nel processo civile (criteri di compensazione e ripartizione), richiamate nel contesto della decisione sulle spese.
Massime di principio
- Il giudice tributario che si avvale di accertamenti o di pronunce penali deve esplicitare chiaramente quali prove ha valutato e in che modo le pronunce penali, anche se relative a periodi diversi, incidono sui fatti fiscali contestati; una valutazione apodittica è vizio di motivazione.
- La pronuncia penale di improcedibilità per prescrizione non produce automaticamente un effetto preclusivo integrale nel giudizio tributario: il giudice tributario deve spiegare la portata probatoria e i limiti di tale pronuncia rispetto ai fatti materiali dedotti nel procedimento fiscale.
- La motivazione della sentenza deve consentire il controllo sull'iter logico-giuridico seguito: se il ragionamento è soltanto affermativo senza disvelare le ragioni e le prove fondamentali, la decisione può essere cassata per motivazione apparente.
- Quando si decide sulla qualità di coobbligato in materia doganale/accise occorre collegare puntualmente gli elementi probatori (atti di indagine, ricostruzione dei fatti, responsabilità diretta o collegiale) al periodo contestato; riferimenti generici al complesso probatorio non sono sufficienti.
- In presenza di vizio di motivazione che incide sulla decisione principale, i motivi successivi possono essere assorbiti e la causa deve essere rinviata per nuovo esame da diverso collegio, compresa la valutazione sulle spese.
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