Cassazione Civile, Ordinanza n. 07387/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e dell’istanza congiunta delle parti, dichiarando l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Non vi è stata quindi decisione sul merito dei motivi di ricorso, né cassazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il procedimento trae origine da un decreto ingiuntivo di euro 17.000, richiesto dalla società alberghiera a titolo di compenso per il soggiorno degli ospiti del "Comitato Organizzatore Chieti 2007", del quale il ricorrente era vicepresidente. Il destinatario dell’ingiunzione aveva proposto opposizione davanti al Tribunale di Chieti, che però l’aveva rigettata. La Corte d’appello dell’Aquila aveva poi confermato la decisione di primo grado rigettando l’appello. Avverso tale sentenza il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione. Nel giudizio di legittimità le parti hanno però depositato istanza congiunta di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
è la base normativa per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Quando tutte le parti depositano una rituale istanza congiunta di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte di cassazione dichiara l’estinzione senza esaminare i motivi di impugnazione.
- La rinuncia al ricorso determina la chiusura del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con assorbimento di ogni questione di merito.
- In presenza di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non si forma alcuna pronuncia sul fondamento dell’opposizione a decreto ingiuntivo o sulle censure mosse alla sentenza impugnata.
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